Decisione (UE) 2025/1121 del Consiglio del 27 maggio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le modifiche di tale accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo»)1 è stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2024/244 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2024.
A norma dell’articolo 24.2, paragrafo 2, lettera i), dell’accordo, il comitato per il commercio istituito dall’articolo 24.1, paragrafo 1, dell’accordo può adottare decisioni volte a modificare l’accordo stesso. A norma dell’articolo 24.3, lettera j), dell’accordo, il comitato per il commercio può adottare decisioni volte a modificare l’articolo 19.3, paragrafi 3 e 4, dell’accordo, relativo alle norme e agli accordi multilaterali in materia di lavoro.
A norma dell’articolo 19.3, paragrafo 4, dell’accordo il comitato per il commercio può adottare, al più tardi in occasione della sua prima riunione, una decisione intesa a modificare l’articolo 19.3, paragrafo 3, dell’accordo al fine di tenere conto dell’aggiunta di un ambiente di lavoro sicuro e sano nel quadro ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
Il comitato per il commercio, in occasione della sua prima riunione, è chiamato ad adottare una decisione volta a modificare l’articolo 19.3, paragrafo 3, dell’accordo al fine di aggiungere un ambiente di lavoro sicuro e sano all’elenco dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro di cui a tale articolo, in linea con la Risoluzione I3 adottata il 10 giugno 2022 dalla 110a Conferenza internazionale del lavoro. Il riferimento alla dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro di cui all’articolo 19.3, paragrafo 3, dell’accordo dovrebbe inoltre essere aggiornato per allinearlo alla più recente modifica di tale dichiarazione.
A seguito della modifica da apportare all’articolo 19.3, paragrafo 3, dell’accordo, l’affermazione contenuta nella nota in calce all’articolo 19.3, paragrafo 5, secondo cui tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell’OIL, diventerà obsoleta. È pertanto opportuno sopprimere tale nota in calce.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, in quanto la decisione del comitato per il commercio per quanto riguarda le modifiche dell’accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro vincolerà l’Unione.
La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto essere favorevole all’adozione del progetto di decisione del comitato del commercio accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della prima riunione del comitato per il commercio istituito dall’articolo 24.1, paragrafo 1, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda si basa sul progetto di decisione del comitato del commercio accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Szłapka