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Decisione (UE) 2025/1240 della Banca centrale europea dell’11 giugno 2025 che modifica la decisione (UE) 2020/187 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (BCE/2025/20)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, secondo comma, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

La decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea1 ha istituito il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3) ed è stata sottoposta a rifusione dalla decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea (BCE/2020/8)2. Il CBPP3 prevede una serie di salvaguardie per garantire che gli acquisti e le consistenze di obbligazioni garantite saranno proporzionati agli obiettivi perseguiti. È opportuno, inoltre, che tali salvaguardie garantiscano che la progettazione del CBPP3 tenga conto dei rischi finanziari associati e che rispecchino i profili di gestione dei rischi.

Di conseguenza, il 24 aprile 2025, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare le disposizioni sulle controparti idonee per il CBPP3 al fine di consentire alle banche centrali dell’Eurosistema di partecipare a operazioni di mercato standard quali le operazioni pronti contro termine da parte di emittenti di obbligazioni garantite («buyback»).

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/187 (BCE/2020/8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifica

L’articolo 4 della decisione (UE) 2020/187 (BCE/2020/8) è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Controparti idonee Sono controparti idonee per il CBPP3, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito che riguardino obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell’Eurosistema: a) i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); b) ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell’Eurosistema per l’investimento dei propri portafogli di investimento in euro, comprese le controparti non appartenenti all’area dell’euro che siano attive nel mercato delle obbligazioni garantite; e c) gli emittenti di obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell’Eurosistema ai quali non si applichino né la lettera a) né la lettera b), ma solo nel caso di riacquisto della pertinente obbligazione garantita da parte di tale emittente nell’ambito di un buyback.».

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 giugno 2025 La presidente della BCE Christine Lagarde