Decisione (UE) 2025/1296 del Consiglio del 16 giugno 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l’articolo 209, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Repubblica dell’Uzbekistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione.
Muovendo dal desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra («accordo») si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 6 luglio 2022.
È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Data la necessità di applicare l’accordo prima dell’entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che parti dell’accordo siano applicate in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
La firma dell’accordo a nome dell’Unione e l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo fa salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. L’accordo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione per quanto riguarda le materie di sua competenza. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui l’accordo non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata.
Si rammenta che i principi di sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati, in particolare il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), costituiscono obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione alle Nazioni Unite («ONU»),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, con riserva della conclusione di tale accordo1.
Art. 2
In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, conformemente al suo articolo 345, le seguenti parti dell’accordo sono applicate in via provvisoria tra l’Unione e la Repubblica dell’Uzbekistan, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’Unione e la Repubblica dell’Uzbekistan si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, oltre all’indicazione di tali parti dell’accordo che devono essere applicate a titolo provvisorio, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) titolo I;
b) titolo II: articoli 3, 4, 6 e 9;
c) titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2;
d) titolo IV (eccetto gli articoli 26, 75 (nella misura in cui riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in materia penale) e 233 e l’articolo 234, paragrafi da 2 a 4);
e) titolo V: articoli 284, 285, 286, 288, 289 (eccetto la lettera b)], 290, 291 (eccetto le lettere a), f) e i) del paragrafo 1), 292, 306 e 307;
f) titolo VII: articoli da 331 a 336;
g) titolo VIII, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo;
h) titolo IX, eccetto l’articolo 347, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo; e
i) allegati 3, 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 6, 7-A, 7-B, 7-C, 9-A, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 14-A e 14-B, nonché il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Art. 3
Qualora uno Stato membro o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ritenga che non siano soddisfatti gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione all’ONU, in particolare il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) dell’UNSC, tale Stato membro o l’alto rappresentante solleva la questione in sede di Consiglio, al fine di decidere se tenere consultazioni sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione, istituito all’articolo 337, paragrafo 1, dell’accordo, a norma dell’articolo 343, paragrafo 4, dell’accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hennig-Kloska