Decisione (UE) 2025/1295 del Consiglio del 17 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.
La parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, «Energia», dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («titolo VIII») ha l’obiettivo di agevolare gli scambi e gli investimenti tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») nei settori dell’energia e delle materie prime e sostenere la sicurezza dell’approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in tali settori.
A norma dell’articolo 331, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il titolo VIII cessa di applicarsi il 30 giugno 2026.
A norma dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tra il 1o luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l’applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027. Tra il 1o aprile 2027 e il 31 dicembre 2027, nonché in qualsiasi momento di un anno successivo, il consiglio di partenariato può inoltre decidere di prorogare l’applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo dell’anno successivo.
Per conseguire gli obiettivi del titolo VIII, è opportuno che l’Unione e il Regno Unito formulino una dichiarazione comune in sede di consiglio di partenariato in cui sanciscono il loro accordo politico sull’opportunità di prorogare l’applicazione del titolo VIII.
L’Unione e il Regno Unito intendono adottare una dichiarazione comune in sede di consiglio di partenariato dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito a una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato in cui le parti esprimono il loro accordo politico sull’opportunità di prorogare l’applicazione del titolo VIII, come previsto dall’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo, sulla base del mantenimento sostenibile di un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra figura nel progetto di dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hennig-Kloska