Decisione (UE) 2025/1300 del Consiglio del 17 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.
A norma dell’articolo 519, lettera b), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato istituito a norma dell’accordo può adottare decisioni volte a formulare interpretazioni delle disposizioni di cui alla parte seconda dell’accordo.
L’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che il comitato specializzato per la pesca istituito a norma dell’accordo possa adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni, in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell’ambito della parte seconda, rubrica quinta, dell’accordo.
Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, una decisione volta a interpretare l’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato in relazione all’interpretazione dell’articolo 508, paragrafo 2, lettera d) dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in relazione all’interpretazione dell’articolo 508, paragrafo 2), lettera d), di tale ‘accordo figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hennig-Kloska