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Decisione (UE) 2025/1301 del Consiglio del 17 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda una decisione di tale comitato specializzato

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.

Il periodo di adeguamento di cui all’allegato 38 dell’accordo, durante il quale ogni parte concede alle navi dell’altra parte pieno accesso alle proprie acque per svolgervi attività di pesca, scadrà il 30 giugno 2026.

A norma dell’articolo 500, paragrafo 1, dell’accordo, che si applica dal 1o luglio 2026, ciascuna parte concede alle navi dell’altra parte l’accesso alle attività di pesca nelle proprie acque nelle sottozone CIEM di pertinenza per l’anno in questione a un livello e alle condizioni stabiliti nelle consultazioni annuali, purché siano stati concordati i TAC.

Le parti desiderano fissare disposizioni relative al livello e alle condizioni di accesso dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2038, che dovranno ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell’articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell’accordo e che consentiranno il pieno accesso alle acque per svolgervi attività di pesca durante tale periodo, anche in caso di TAC provvisori fissati a norma dell’articolo 499 dell’accordo.

A norma dell’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la pesca può adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni, in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell’ambito della parte due, rubrica quinta, dell’accordo.

A norma della decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato, che interpreta l’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’espressione «cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca» di cui all’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), va intesa come comprendente l’adozione di una decisione da parte del comitato specializzato per la pesca che preveda il pieno accesso pluriennale alle acque per svolgervi attività di pesca per un periodo di tempo determinato, da ritenersi, ai fini dell’articolo 500, paragrafi 1 e 4, dell’accordo, come il risultato concordato delle consultazioni annuali (anche in caso di accesso a norma dell’articolo 500, paragrafo 5, dell’accordo, nel caso in cui siano fissati TAC provvisori a norma dell’articolo 499 dello stesso).

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le disposizioni sul livello e le condizioni dell’accesso concesso da una parte alle navi dell’altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque, da ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell’articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell’accordo per il periodo dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2038, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per la pesca accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hennig-Kloska