Decisione (UE) 2025/1302 del Consiglio del 17 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.
A norma dell’articolo 519, lettera b), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato istituito a norma dell’accordo può adottare decisioni volte a formulare interpretazioni delle disposizioni della parte seconda dell’accordo.
A norma dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo, tra il 1o luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l’applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.
Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, una decisione riguardante l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato in relazione all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in relazione all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, di tale accordo figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hennig-Kloska