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Decisione (UE) 2025/1285 del Consiglio del 20 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 110a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 (codice HSC del 1994) e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (codice HSC del 2000)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.

Il comitato per la sicurezza marittima (Maritime Safety Committee – MSC) dell’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization – IMO) è chiamato ad adottare, in occasione della sua 110a sessione, che si terrà dal 18 al 27 giugno 2025 («MSC 110»), modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 (codice HSC del 1994) e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (codice HSC del 2000).

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’MSC 110, poiché le modifiche previste della SOLAS, del codice HSC del 1994 e del codice HSC del 2000 sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione2.

L’Unione dovrebbe sostenere le modifiche del capitolo II-1 della SOLAS, in quanto forniranno chiarimenti e certezza sull’applicazione del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF») ai combustibili gassosi. L’Unione dovrebbe sostenere le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS, in quanto garantiranno un’attuazione coerente di tale capitolo per le navi da passeggeri e le navi da carico. L’Unione dovrebbe sostenere le modifiche del capitolo V della SOLAS, in quanto miglioreranno la sicurezza dei piloti in mare. L’Unione dovrebbe inoltre sostenere le modifiche del codice HSC del 1994 e del codice HSC del 2000, in quanto allineeranno gli obblighi relativi al trasporto dei giubbotti di salvataggio con gli obblighi di cui al capitolo III della SOLAS e miglioreranno la sicurezza dei neonati in caso di incidente.

L’Unione non è né membro dell’IMO né parte contraente della SOLAS e dei suoi relativi codici obbligatori. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in occasione dell’MSC 110.

È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 110a sessione è di approvare l’adozione delle modifiche dei capitoli II-1, II-2 e V della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 che figurano negli allegati 1, 2, 3 e 4 del documento dell’IMO MSC 110/3.

Art. 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 riguarda le modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 3

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Domański