Decisione (UE) 2025/1258 del Consiglio del 23 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto, l’istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e l’adozione del mandato di tali gruppi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, («accordo»)1 è stato firmato dall’Unione il 14 dicembre 2022 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 20 ottobre 2024 conformemente alla decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio2.
A norma dell’articolo 52, paragrafo 5, dell’accordo, il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.
Nella sua prima riunione, il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno, a istituire gruppi di lavoro specializzati e ad adottare il mandato di tali gruppi.
Per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto, l’istituzione di gruppi di lavoro specializzati e l’adozione del mandato di tali gruppi, poiché le decisioni del comitato misto saranno vincolanti per l’Unione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto.
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli allegati progetti di decisioni del comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno dello stesso comitato misto, l’istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e l’adozione del mandato di tali gruppi si basa sui progetti di decisioni del comitato misto acclusi alla presente decisione.
Modifiche minori ai progetti di decisione del comitato misto possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas