Decisione di esecuzione (UE) 2025/1238 della Commissione del 25 giugno 2025 che istituisce il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca del Centro internazionale di studi avanzati sui sistemi fiume-delta-mare (DANUBIUS-ERIC) [notificata con il numero C(2025) 3989] (I testi in lingua ceca, inglese, italiana, neerlandese, rumena e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, l’Austria, la Cechia, l’Italia, la Moldova, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Romania hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione del consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca del Centro internazionale di studi avanzati sui sistemi fiume-delta-mare (DANUBIUS-ERIC) («domanda»).
I paesi richiedenti hanno scelto la Romania come Stato membro ospitante di DANUBIUS-ERIC.
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/20152.
La Commissione, in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell’ambiente.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È istituito il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca del Centro internazionale di studi avanzati sui sistemi fiume-delta-mare (DANUBIUS-ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di DANUBIUS-ERIC di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell’allegato.
Art. 2
La Repubblica d’Austria, la Repubblica ceca, la Repubblica italiana, la Repubblica di Moldova, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Romania sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2025 Per la Commissione Ekaterina Zaharieva Membro della Commissione