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Decisione (PESC) 2025/1283 del Consiglio del 26 giugno 2025 che modifica l’azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC1, che ha istituito una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

Il 25 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/18062, che ha prorogato il mandato dell’EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2025.

Nelle conclusioni del 20 marzo 2025 il Consiglio europeo ha dichiarato che l’Unione europea mantiene il suo fermo impegno a favore di una pace duratura e sostenibile basata sulla soluzione dei due Stati ed è pronta a contribuire a tutti gli sforzi a favore di tale soluzione, e ha invitato tutte le parti ad astenersi da azioni che ne compromettano la fattibilità. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che l’Unione continuerà a tal fine a collaborare con i partner regionali e internazionali e a sostenere l’Autorità palestinese e il suo programma di riforme.

Il 30 aprile 2025, nel contesto del riesame strategico coordinato dell’EU BAM Rafah e della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che i mandati di entrambe le missioni dovessero essere prorogati fino al 30 giugno 2027. Il CPS ha inoltre concordato che l’EU BAM Rafah dovrebbe essere in grado di attuare progetti, anche con fondi esterni, e dovrebbe pertanto essere dotata di un’apposita cellula di progetto.

Tenuto conto delle informazioni fornite da Israele e dall’Autorità palestinese, l’EU BAM Rafah dovrebbe essere prorogata di un anno.

È opportuno pertanto modificare l’azione comune 2005/889/PESC di conseguenza.

L’EU BAM Rafah sarà condotta nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

  1. 1) all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 è pari a 7493238,13 EUR.» ;

  2. 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1. L’EU BAM Rafah dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l’EU BAM Rafah agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi all’EU BAM Rafah e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’EU BAM Rafah è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell’Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell’EU BAM Rafah, qualora i progetti siano: a) previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure b) integrati nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione. Una volta che la Commissione o tali Stati abbiano proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall’EU BAM Rafah, quest’ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell’EU BAM Rafah nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell’EU BAM Rafah nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3. I contributi finanziari dell’Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all’accettazione del CPS.» ;

  3. 3) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2026.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Szłapka