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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1262 della Commissione del 27 giugno 2025 concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce, nell’allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.

Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all’Agenzia entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all’articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate ai fini del loro uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:

  1. a) zinco piritione (tipi di prodotto 2, 10);

  2. b) prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil-5-metilidantoina con bromo e cloro (DCDMH) (tipo di prodotto 11);

  3. c) prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil-5-metilidantoina con cloro (DCEMH) (tipo di prodotto 11).

Inoltre, conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia ha informato la Commissione delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all’articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l’uso nei biocidi sono le seguenti:

  1. a) 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (tipo di prodotto 2);

  2. b) diossido di cloro (tipo di prodotto 12).

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen