Decisione (UE) 2025/1415 del Consiglio dell’8 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, riguardo alle modifiche proposte al regolamento di esecuzione comune a norma dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’Unione è parte contraente dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra»)1, entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Ai sensi dell’articolo 21 dell’atto di Ginevra, le parti contraenti sono membri dell’Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine («accordo di Lisbona»).
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto iii), dell’atto di Ginevra, spetta all’Assemblea dell’Unione particolare modificare il regolamento di esecuzione a norma dell’atto di Ginevra.
Nel corso della sessantaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») che si terranno dall’8 al 17 luglio 2025, l’Assemblea dell’Unione particolare sarà invitata ad adottare modifiche del regolamento di esecuzione comune a norma dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra («regolamento di esecuzione comune»).
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione particolare, in quanto tali modifiche saranno vincolanti per l’Unione.
Nella sua sesta sessione, tenutasi a Ginevra dal 17 al 20 marzo 2025, il gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona («gruppo di lavoro di Lisbona») ha raccomandato all’Assemblea dell’Unione particolare di adottare varie modifiche del regolamento di esecuzione comune, proposte dal segretariato dell’OMPI e modificate dal gruppo di lavoro di Lisbona. Il sistema di Lisbona è il sistema internazionale di registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
La modifica proposta alla regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione comune aggiorna la definizione di «modulo ufficiale» di cui al punto vi) per includere un riferimento all’interfaccia elettronica (e-Lisbon) che l’Ufficio internazionale dell’OMPI ha messo a disposizione delle autorità competenti del sistema di Lisbona sul sito web dell’OMPI.
Le modifiche proposte alla regola 8, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione comune aggiornano la versione attuale di tale disposizione chiarendo la data pertinente per determinare l’importo delle tasse da pagare a norma della regola 5, paragrafo 2, lettera c), della regola 15, paragrafo 2, lettera a), e della regola 7, paragrafo 4, lettere a) e d), del regolamento di esecuzione comune nonché in tutti gli altri casi oggetto dell’attuale versione della regola 8, paragrafo 9, rispettivamente, tenendo conto delle diverse specificità previste dal regolamento di esecuzione comune.
Le modifiche proposte alla regola 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione comune introducono i nuovi punti da vii) a ix) per ampliare l’elenco delle modifiche che possono essere iscritte nel registro internazionale. Il nuovo paragrafo 5 proposto in relazione alla regola 15 del regolamento di esecuzione comune introduce la possibilità per una parte contraente di notificare un rifiuto se non è in grado di garantire la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a causa di tale modifica.
La modifica proposta all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune allinea la formulazione di tale disposizione al nuovo paragrafo 5 proposto in relazione alla regola 15 del regolamento di esecuzione comune.
L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione di tali modifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, che si terrà nell’ambito delle assemblee degli Stati membri dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale dall’8 al 17 luglio 2025, è di sostenere l’adozione delle modifiche del regolamento di esecuzione comune a norma dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra di tale accordo che figurano nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione possono inoltre approvare modifiche delle modifiche proposte, purché non si tratti di modifiche sostanziali.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose