Decisione (UE) 2025/1430 del Consiglio dell'8 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (RED II) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE.
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione3 e la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
Diverse disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 richiedono adattamenti sostanziali che riflettano le specificità dell’accordo SEE e degli Stati EFTA.
Poiché l’obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili dell’Unione non si applica agli Stati EFTA, l’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 non dovrebbe applicarsi agli Stati EFTA. Detto articolo è stato pertanto adattato di conseguenza. Gli Stati EFTA hanno tuttavia fissato su base volontaria i loro obiettivi indicativi in materia di energie rinnovabili, come stabilito nella dichiarazione degli Stati EFTA acclusa alla decisione del Comitato misto SEE. Di conseguenza gli Stati EFTA non dovrebbero far parte della piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili, né rientrare nei trasferimenti statistici tra Stati membri. L’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 non dovrebbe pertanto applicarsi agli Stati EFTA.
Considerata la localizzazione geografica remota e le conseguenti sfide dell’Islanda per quanto riguarda il calcolo del consumo finale lordo di energia in relazione alla quantità di energia consumata per l’aviazione, si dovrebbe applicare all’Islanda la stessa soglia concessa a Cipro e a Malta all’articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001.
Per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001, la decisione del Comitato misto SEE dovrebbe tenere conto degli obblighi particolari della Norvegia di consultare la popolazione Sami, al fine di garantire che i periodi per le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001 possano essere prorogati fino a un anno.
Gli Stati EFTA dovrebbero seguire la politica dell’Unione per quanto attiene al rispetto reciproco delle garanzie di origine con i paesi terzi di cui all’articolo 19, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2018/2001. Di conseguenza, non dovrebbero riconoscere le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l’Unione abbia concluso un accordo con tale paese terzo e che siano soddisfatti i criteri stabiliti in detto articolo. L’articolo 19, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2018/2001 è stato pertanto adattato di conseguenza.
Poiché la Norvegia e l’Islanda dispongono di quote elevate di energia elettrica rinnovabile e la Norvegia impiega tale energia elettrica principalmente a fini di riscaldamento mentre l’Islanda copre il fabbisogno di riscaldamento grazie a fonti geotermiche rinnovabili o all’energia elettrica rinnovabile, è appropriato adattare i metodi di calcolo relativi all’utilizzo del riscaldamento e del raffrescamento di cui all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.
Non è inoltre attualmente possibile per il Liechtenstein applicare gli articoli da 25 a 31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili nel settore dei trasporti, né i requisiti di sostenibilità per i combustibili rinnovabili, poiché tale politica in materia è disciplinata a livello dell’unione regionale del Liechtenstein con la Svizzera. Si dovrebbe pertanto concedere una deroga temporanea al Liechtenstein, tenendo conto il paese applica nell’ambito di detta unione regionale un sistema di aumento dei biocarburanti sulla base di un meccanismo di compensazione del CO2 con l’obiettivo del 23 % applicabile dal 2024. La deroga dovrebbe applicarsi solo fino a quando la direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio5, non sarà stata integrata nell’accordo SEE.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE.
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose