Decisione (UE) 2025/1503 del Consiglio dell’8 luglio 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.
Su tale base, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo tra i l’Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan e su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 14 ottobre 2024.
L’obiettivo dell’accordo è rendere conformi al diritto dell’Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 16 Stati membri e il Kazakhstan.
È pertanto opportuno firmare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei («accordo») è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo1.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose