Decisione (UE) 2025/1757 del Consiglio dell’8 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Direttiva Efficienza energetica) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE.
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3 e la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
Diverse disposizioni della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, richiedono adattamenti sostanziali che riflettano le specificità dell’accordo SEE e degli Stati EFTA.
Poiché gli obiettivi principali dell’UE in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030 non si applicano agli Stati EFTA, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE non dovrebbero applicarsi agli Stati EFTA. Gli Stati EFTA hanno tuttavia fissato su base volontaria i loro obiettivi indicativi in materia di efficienza energetica, come stabilito nella dichiarazione degli Stati EFTA allegata alla decisione del Comitato misto SEE.
L’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE fa riferimento ai requisiti minimi di prestazione energetica da soddisfare sulla scorta dell’articolo 4 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5. È appropriato consentire all’Islanda di soddisfare gli obblighi in materia di requisiti minimi di prestazione energetica nell’edilizia dell’amministrazione pubblica sulla base della legislazione nazionale, considerato che il paese gode di una deroga all’integrazione della direttiva 2010/31/UE nel diritto nazionale.
È altresì appropriato adattare l’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, in particolare sostituendo il riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, con un riferimento più generico all’articolo 5 al fine di riflettere gli adattamenti apportati sulla scorta delle ultime disposizioni.
I nuovi risparmi che l’Islanda deve realizzare a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere fissati a un livello che rifletta le specificità del mercato dell’energia e del mix energetico islandese.
Considerato l’isolamento del sistema energetico islandese, praticamente privo di combustibili fossili, con elevati livelli di sicurezza dell’approvvigionamento e di indipendenza energetica nonché un ampio ricorso all’energia geotermica rinnovabile con caratteristiche speciali, è appropriato consentire una deroga per l’Islanda a taluni requisiti relativi alla misurazione di cui agli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater della direttiva 2012/27/UE.
Considerato che l’Islanda non dispone di un’infrastruttura per il gas naturale ed è esentata dall’applicazione della direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, gli articoli 9 e 10 della direttiva 2012/27/UE relativi alla misurazione del gas naturale e alle informazioni di fatturazione non dovrebbero applicarsi all’Islanda.
Considerato che la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 non si applica alla cogenerazione geotermica in Islanda, l’articolo 14 e l’articolo 15 della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, correlata alla direttiva 2004/8/CE, non dovrebbero applicarsi all’Islanda.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE.
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose