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Decisione (UE) 2025/1487 del Consiglio del 14 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla concessione reciproca, da parte dell’Unione europea e dell’Ucraina, del trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») può decidere che le parti si concedano reciprocamente il trattamento «mercato interno» nel settore dei servizi interessato dal ravvicinamento normativo.

Nel corso del 2025 il comitato per il commercio dovrebbe adottare un progetto di decisione sulla concessione reciproca, da parte dell’Unione europea e dell’Ucraina, del trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

Come indicato nel preambolo dell’accordo e in conformità all’articolo 124, paragrafo 1, del medesimo, le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione dell’Ucraina a quella dell’Unione e che l’Ucraina deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione.

L’Ucraina ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso il trattamento «mercato interno» ai fini dei servizi di roaming.

La decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio»2 ha integrato l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo con i pertinenti atti dell’Unione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato XVII dell’accordo, il 7 novembre 2024 l’Ucraina ha notificato all’Unione di ritenere che le condizioni per l’adozione e l’attuazione dell’acquis dell’Unione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili fossero soddisfatte e ha chiesto a quest’ultima di procedere ad una valutazione globale.

Il 6 giugno 2025 l’Ucraina ha integrato la propria notifica iniziale dopo l’adozione dell’ultima misura di recepimento rimanente.

La decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione «Commercio»3 ha introdotto ulteriori adattamenti specifici della parte A dell’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato XVII dell’accordo, è stata effettuata una valutazione globale e, sulla base di tale valutazione, è stato stabilito che l’Ucraina soddisfa le condizioni per l’adozione e l’attuazione dell’acquis dell’Unione nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo, l’Unione informerà il comitato per il commercio dell’esito positivo della sua valutazione globale.

In tale contesto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo, l’Unione e l’Ucraina dovrebbero concedersi reciprocamente il trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione sulla concessione reciproca, da parte dell’Unione europea e dell’Ucraina, del trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili sarà vincolante per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso del 2025 in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla concessione reciproca, da parte dell’Unione europea e dell’Ucraina, del trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente L. Løkke Rasmussen