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Decisione (PESC) 2025/1451 del Consiglio del 15 luglio 2025 a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto nelle Americhe — Fase III

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La strategia dell’Unione europea del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW») stabilisce le linee guida per l’azione dell’Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW).

A livello regionale, la strategia dell’UE sulle SALW impegna l’Unione e i suoi Stati membri a fornire assistenza agli altri paesi per migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e il rafforzamento delle istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW e di munizioni per le forze di difesa e di sicurezza.

Nella strategia dell’UE sulle SALW si osserva che l’Unione cercherà sinergie con gli Stati americani e le organizzazioni regionali pertinenti per ridurre la proliferazione e il traffico illegali delle SALW onde ridurre la violenza armata e le attività criminali.

L’Organizzazione degli Stati americani (OAS) funge da segretariato della Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (Convention against Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials — CIFTA), e coordina e attua le iniziative regionali di lotta contro le SALW illegali nelle Americhe.

L’Unione ha precedentemente sostenuto l’OAS mediante le decisioni (PESC) 2018/20101 e (PESC) 2022/8472 del Consiglio a sostegno delle attività di lotta contro la proliferazione e il traffico illegali delle SALW e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Nel contesto dell’attuazione della strategia dell’UE sulle SALW, la presente decisione mira ad affrontare la violenza armata nelle Americhe. A tal fine l’Unione finanzia il progetto descritto nell’allegato, il cui obiettivo è contrastare la proliferazione e il traffico di armi da fuoco e munizioni e impedire l’uso di armi da fuoco nelle comunità fortemente interessate.

2. Gli obiettivi della presente decisione sono:

  1. a) rafforzare i quadri normativi per contrastare il traffico di armi da fuoco nelle Americhe;

  2. b) aumentare la condivisione della conoscenza e delle informazioni in materia di traffico di armi da fuoco e di proliferazione illecita delle SALW nelle Americhe;

  3. c) migliorare le capacità statali di gestione del ciclo di vita delle SALW e delle relative munizioni, riducendo il rischio di diversione verso il mercato illecito;

  4. d) rafforzare i sistemi nazionali per il rintracciamento sistematico delle SALW illegali;

  5. e) ridurre i fattori di rischio associati alla violenza armata a livello di comunità; e

  6. f) rafforzare la cooperazione subregionale attraverso lo sviluppo e l’attuazione della tabella di marcia subregionale sulle armi da fuoco.

3. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è a cura dell’OAS.

3. L’OAS svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR definisce le necessarie modalità con l’OAS.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 4055956 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude la necessaria convenzione di finanziamento d’accordo con l’OAS. La convenzione di finanziamento stabilisce che l’OAS deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.

Art. 4

1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dall’OAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione della convenzione di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas