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Decisione (UE) 2026/226 del Consiglio del 15 luglio 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Con la decisione (UE) 2022/11581 il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada2 («accordo»). L’accordo è applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022, il Consiglio ha approvato la conclusione con decisione (UE) 2022/24353, e con decisione n. 2/2023 del comitato misto istituito dall’accordo tra Unione europea e Ucraina sul trasporto di merci su strada4, è stata decisa una proroga fino al 30 giugno 2024.

Conformemente alla decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio5, l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 20226 («accordo modificativo») è stato firmato il 20 giugno 2024 con riserva della sua conclusione in data successiva. L’accordo modificativo è applicato in via provvisoria dal giorno della firma.

L’accordo si è rivelato essenziale per l’Ucraina, dato che sostiene la società e l’economia ucraine consentendo agli operatori del trasporto di merci su strada dell’Unione e dell’Ucraina di effettuare operazioni di trasporto merci verso l’Ucraina e attraverso il territorio ucraino verso l’Unione e viceversa, sostenendo in tal modo anche i corridoi di solidarietà per l’Ucraina. I suoi effetti rimangono positivi anche per l’Unione europea, in particolare per le esportazioni dell’Unione verso l’Ucraina.

Continuano a prevalere le condizioni che giustificano la conclusione dell’accordo, in particolare le gravi perturbazioni cui deve far fronte il settore dei trasporti in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la conclusione dell’accordo modificativo e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.

Nella riunione del comitato misto tenutasi il 18 dicembre 2023 è stato concluso che l’accordo risponde allo scopo previsto e che le condizioni che lo giustificano restano valide. Le parti tuttavia hanno anche rilevato diverse questioni derivanti dall’applicazione e dall’attuazione dell’accordo e dal suo possibile impatto a livello locale sul settore del trasporto su strada nell’Unione europea. Sono pertanto necessarie modifiche limitate dell’accordo per agevolarne l’applicazione e rafforzarne l’attuazione.

Affinché l’Unione e l’Ucraina continuino a beneficiare degli effetti positivi dell’accordo sull’agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l’Ucraina e l’Unione, e fatte salve le necessarie modifiche, l’accordo dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di un tacito rinnovo per un periodo di sei mesi.

È opportuno approvare l’accordo modificativo.

Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe effettuare la notifica a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo modificativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 («accordo modificativo») è approvato a nome dell’Unione.

Art. 2

1. L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di detto periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.

2. L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con l’Ucraina in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.

3. L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

4. La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

Art. 3

La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo modificativo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo modificativo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas