Decisione (UE) 2025/1512 della Banca centrale europea del 16 luglio 2025 che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2024/1209 relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) [BCE/2025/23]
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 17 e 18,
Il regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ha istituito il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina (di seguito, il «meccanismo») e ha messo a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale sotto forma di un prestito (di seguito, il «prestito AMF») al fine di aiutare l’Ucraina a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti. Scopo del meccanismo è fornire all’Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto per aiutare l’Ucraina a rimborsare il prestito AMF, nonché prestiti bilaterali ammissibili erogati da prestatori bilaterali che agiscono sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina, di cui al considerando 15 del regolamento (UE) 2024/2773. Per raggiungere tale scopo, il meccanismo riceve le risorse messe a disposizione come precisato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2773, compresi i flussi di utili straordinari derivanti dal blocco delle attività russe, e li eroga periodicamente all’Ucraina a copertura del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati del prestito MFA e dei prestiti bilaterali ammissibili.
La Banca centrale europea (BCE) ha accettato di agire in qualità di agente finanziario per prestare servizi di cassa accendendo un conto presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2773, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso.
È opportuno che il pertinente conto acceso presso la BCE sia remunerato sulla base delle norme e delle disposizioni di cui alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31)2 e alla decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11)3.
La Commissione europea, nell’ambito delle sue funzioni ai sensi del regolamento (UE) 2024/2773, ha richiesto che il conto acceso presso la BCE sia operativo il 1o agosto 2025. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere da tale data.
Pertanto, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche alla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31)
All’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. La BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera d), della decisione (UE) 2024/1209 (ECB/2024/11) al conto dedicato acceso presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio*, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso.4
Art. 2 Modifiche alla decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11)
All’articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) è aggiunta la seguente lettera d): «d) per il conto dedicato acceso presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio*, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso: l’€STR meno 20 punti base;5
Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Si applica a decorrere dal 1o agosto 2025.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 luglio 2025 Per il Consiglio direttivo della BCE La presidente della BCE Christine Lagarde