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Decisione (UE) 2025/1579 del Consiglio del 18 luglio 2025 che autorizza l’avvio di negoziati con la Repubblica del Kazakhstan per un accordo di riammissione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo di riammissione con la Repubblica del Kazakhstan («accordo»).

La Commissione dovrebbe garantire che l’accordo sia coerente con il diritto e le politiche pertinenti dell’Unione, compresi gli impegni sottoscritti dall’Unione nel quadro di altri accordi multilaterali pertinenti.

È opportuno che i preparativi per i negoziati siano condotti con largo anticipo. A tal fine la Commissione dovrebbe informare quanto prima il Consiglio del calendario previsto dei negoziati e delle questioni da negoziare e, se necessario, consultare il Consiglio. La Commissione dovrebbe inoltre informare il Consiglio dell’esito di ogni sessione negoziale.

Al fine di rispondere al meglio agli interessi della politica dell’Unione in materia di riammissione, l’autorizzazione a negoziare dovrebbe essere limitata nel tempo con possibilità di proroga del periodo di validità della presente decisione. Prima della scadenza del periodo di validità della presente decisione, il Consiglio dovrebbe valutare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, se è nell’interesse dell’Unione proseguire i negoziati, tenendo conto dei progressi compiuti nei negoziati nonché delle relazioni generali tra l’Unione e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan. Il periodo di validità della presente decisione può essere prorogato secondo la stessa procedura. Tale autorizzazione limitata nel tempo con possibilità di proroga non deve avere l’effetto di limitare il potere del negoziatore dell’Unione nei negoziati con la Repubblica del Kazakhstan.

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 16 giugno 2025, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo di riammissione con la Repubblica del Kazakhstan.

2. 2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.

Art. 2

1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Integrazione, migrazione ed espulsione», che è il comitato speciale designato dal Consiglio a norma dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al paragrafo 1 in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.

3. La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati.

Art. 3

1. La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione.

2. Al più tardi sei mesi prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare al Consiglio una raccomandazione al fine di prorogarlo. Il Consiglio valuta la situazione sulla base di tale raccomandazione e può decidere di prorogare il periodo di validità dopo avere effettuato una valutazione che tenga conto dei progressi dei negoziati e delle relazioni generali tra l’Unione e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan.

Art. 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre