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Decisione (UE) 2025/1736 del Consiglio del 25 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda l’ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) di tale accordo di associazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

A norma dell’articolo 452, paragrafo 2, dell’accordo, se le parti convengono che le misure necessarie sono state attuate e sono applicate, il Consiglio di associazione istituito dall’accordo deve concordare un’ulteriore apertura del mercato per quanto riguarda il settore interessato dal ravvicinamento normativo.

L’articolo 436, paragrafo 3, dell’accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo.

Nel corso del 2025, il Consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla concessione reciproca da parte dell’Unione e della Repubblica di Moldova («Moldova») di un’ulteriore apertura del mercato per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e che modifica l’allegato XXVIII-B dell’accordo.

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), dell’accordo, quest’ultimo persegue, tra l’altro, la finalità di stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nel mercato interno dell’Unione, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondita, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell’accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall’adesione delle parti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all’applicazione trasparente di tali diritti e obblighi.

Come indicato nel preambolo dell’accordo e in conformità all’articolo 448 del medesimo, le parti dell’accordo riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione della Moldova al diritto dell’Unione, il che significa che la Moldova deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa compatibile con l’acquis dell’Unione.

La Moldova ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso l’ulteriore apertura del mercato ai fini dei servizi di roaming.

La decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE- Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio»2 ha integrato l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo con i pertinenti atti dell’Unione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

A norma dell’articolo 407, paragrafo 3, dell’accordo, il 9 maggio 2025 la Moldova ha informato l’Unione di ritenere di aver completato il ravvicinamento normativo in relazione all’acquis dell’Unione nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. Il 3 giugno e il 20 giugno 2025 la Moldova ha integrato la propria notifica iniziale dopo l’adozione delle misure di recepimento rimanenti.

A norma degli articoli 409 e 451 dell’accordo, l’Unione ha effettuato una valutazione e stabilito, sulla base di tale valutazione, che la Moldova aveva completato il ravvicinamento normativo rispetto all’acquis dell’Unione nel settore del roaming.

Su tale base, è opportuno che il Consiglio di associazione decida a norma dell’articolo 452, paragrafo 2, dell’accordo in merito alla concessione reciproca di un’ulteriore l’apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l’Unione e la Moldova.

Per garantire la certezza del diritto per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’acquis dell’Unione in materia di roaming, è opportuno specificare nell’allegato XXVIII-B dell’accordo quali disposizioni sono pertinenti a tal fine.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, in quanto la decisione del consiglio di associazione relativa alla concessione reciproca di un’ulteriore apertura del mercato per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e che modifica l’allegato XXVIII-B dell’accordo sarà vincolante per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso del 2025 in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda un’ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) di tale accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre