Decisione (UE) 2025/1896 della Commissione del 29 luglio 2025 che istituisce il gruppo di esperti che funge da rete per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 19891 e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori sono reati gravi che richiedono un approccio globale che comprenda il perseguimento degli autori dei reati, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione.
La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha introdotto disposizioni volte a rafforzare la prevenzione dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori online e offline e la protezione delle vittime di tali reati. Detta direttiva si applica in aggiunta alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3, che riconosce le specifiche esigenze di assistenza e protezione delle vittime minorenni. Conformemente alla direttiva 2011/93/UE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie, ad esempio nel settore dell’istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori. Gli Stati membri devono inoltre adottare, anche tramite Internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale. Gli Stati membri sono altresì tenuti a promuovere la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale di minori online e offline e di occuparsi di loro.
Il monitoraggio dell’attuazione della direttiva 2011/93/UE effettuato dalla Commissione ha rilevato che gli sforzi compiuti dagli Stati membri per prevenire l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online e offline spesso non sono coordinati e non hanno un’efficacia evidente. Tali sforzi comprendono, tra l’altro, la predisposizione di programmi o misure di intervento preventivo in tutte le fasi della prevenzione, nonché misure di prevenzione destinate agli autori di reati e alle persone che temono di poter commettere reati e misure di prevenzione destinate ai minori e al loro ambiente. Sussistono inoltre carenze per quanto riguarda l’istruzione e la sensibilizzazione. Spesso manca anche un approccio coordinato nella protezione dei minori da qualsiasi forma di violenza, compresi gli abusi sessuali.
Per far fronte a tali sfide, intensificare gli sforzi volti a prevenire e contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online e offline e garantire che le minacce poste da tali reati nell’Unione vengano affrontate con misure di prevenzione adeguate, conformemente alla strategia dell’UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori4 («strategia dell’UE»), è opportuno istituire il gruppo di esperti che funga da rete per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori («rete di prevenzione»).
La rete di prevenzione dovrebbe essere istituita sotto forma di un gruppo di esperti nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline e i suoi compiti e la sua struttura dovrebbero essere definiti conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione5.
L’obiettivo primario della rete di prevenzione dovrebbe essere quello di intensificare gli sforzi nell’ambito di programmi o misure di intervento preventivo rivolti ai minori e al loro ambiente, nell’ottica di ridurre la probabilità che un minore divenga una vittima, nonché agli autori di reati e alle persone che temono di poter commettere reati, al fine di ridurre la probabilità che essi commettano reati. La rete di prevenzione dovrebbe contribuire a rafforzare le capacità dell’Unione in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline e dovrebbe avvalersi di tutte le competenze pertinenti all’interno e all’esterno dell’Unione, adottando un approccio integrato alla protezione basato sui diritti dei minori. Dovrebbe riunire ricercatori, operatori impegnati in prima linea sul territorio e altri portatori di interessi che operano nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Dovrebbe consentire agli operatori sul campo di fornire un feedback ai ricercatori, in modo da contribuire a individuare ulteriori esigenze di ricerca che, a loro volta, rafforzerebbero la base di conoscenze degli operatori. Dovrebbe aiutare gli Stati membri a mettere in atto programmi o misure di intervento preventivo completi, utilizzabili, scientificamente verificati, valutati ed efficaci per ridurre la prevalenza dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline nell’Unione. La rete di prevenzione dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni, ad esempio per quanto riguarda i materiali per la formazione e lo sviluppo delle capacità, nonché di esperienze e migliori pratiche. Dovrebbe consentire agli Stati membri e agli altri portatori di interessi di evitare gli angoli ciechi e la duplicazione degli sforzi. Infine, dovrebbe anche sostenere la Commissione nelle sue attività strategiche in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline, in maniera sinergica con i quadri correlati, in particolare con la rete dell’UE per i diritti dei minori per quanto riguarda l’attuazione della raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione6.
Affinché possa svolgere adeguatamente i propri compiti, la rete di prevenzione dovrebbe essere composta da membri altamente qualificati, specializzati e indipendenti che siano nominati a titolo personale e agiscano in modo indipendente e nell’interesse pubblico, da rappresentanti di organizzazioni attive nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline e da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e di enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri.
È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri della rete di prevenzione.
Date la rarità delle loro esperienze e competenze pertinenti e il carattere della materia, ci si può attendere che i membri della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi e gli esperti invitati forniranno consulenza altamente specializzata e di livello elevato, apportando un valore aggiunto notevole. I loro servizi sono essenziali per lo sviluppo e l’attuazione di programmi o misure di intervento preventivo utilizzabili, valutati rigorosamente ed efficaci volti a ridurre la prevalenza dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline nell’Unione e per l’agevolazione dello scambio delle migliori pratiche, in linea con la strategia dell’UE e a sostegno delle misure definite nella direttiva 2011/93/UE. Alla luce di quanto precede, è giustificato in determinati casi remunerare le persone fisiche nominate a titolo personale, in quanto esperti indipendenti altamente qualificati, specializzati e selezionati sulla base di criteri oggettivi, per i servizi prestati a norma della presente decisione.
È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio7,
DECIDE:
Art. 1 Istituzione del gruppo di esperti
È istituito il gruppo di esperti che funge da «rete per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori» («rete di prevenzione»).
Art. 2 Compiti
1. I compiti della rete di prevenzione sono:
a) assistere la Commissione nella preparazione e nell’attuazione di iniziative strategiche nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
b) instaurare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri, i ricercatori, gli operatori impegnati in prima linea sul territorio e altri portatori di interessi pertinenti su questioni relative all’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
c) instaurare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti su questioni relative all’attuazione di programmi o misure di intervento preventivo completi, utilizzabili, valutati rigorosamente, scientificamente verificati ed efficaci nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
d) realizzare, agevolare e promuovere uno scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche nel settore della prevenzione al fine di ridurre la prevalenza dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
e) assistere la Commissione nell’istituzione e nella gestione di un archivio di dati, risultati di ricerca, orientamenti in materia di prevenzione e risorse per programmi accessibili in diverse lingue ufficiali dell’Unione, che diverrà così un polo di risorse nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline.
2. La rete di prevenzione mette a disposizione della Commissione consulenza e competenze in relazione a tutti i settori connessi alla prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline in tutte le fasi della prevenzione e a tutti i livelli del modello socioecologico, ossia il modello che pone l’accento sull’interazione tra biologia e ambiente nella determinazione dei comportamenti, compresi quelli individuali, interpersonali, comunitari e sociali, nell’ambito di un approccio multidisciplinare e integrato alla protezione dei minori, e in particolare in merito alle iniziative seguenti:
a) iniziative rivolte agli autori di reati e alle persone che temono di poter commettere reati contro i minori, al fine di ridurre la probabilità che una persona commetta (nuovamente) reati, tra cui misure di prevenzione del compimento di reati, trattamento degli autori di reati, riabilitazione e reinserimento e risposta della comunità al reinserimento;
b) iniziative rivolte ai minori e al loro ambiente, al fine di ridurre la probabilità che un minore divenga vittima di abuso e sfruttamento sessuale di minori online e offline.
3. La rete di prevenzione agisce su richiesta della Commissione e le sue attività comprendono:
a) organizzare riunioni plenarie periodiche;
b) fornire alla Commissione pareri e raccomandazioni sulle iniziative strategiche dell’Unione nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
c) agevolare la ricerca e la raccolta di dati, anche attraverso indagini sulla prevalenza, e favorire la diffusione di tali conoscenze nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
d) assistere la Commissione nell’elaborazione di orientamenti e norme dell’Unione in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
e) assistere la Commissione nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi o delle misure di intervento in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline predisposti nell’Unione o, laddove potenzialmente pertinente per l’Unione, in paesi terzi e nella definizione delle migliori pratiche;
f) assistere la Commissione nell’offrire agli Stati membri misure specialistiche di sostegno e orientamento per quanto riguarda l’elaborazione e l’ampliamento di programmi o misure di intervento in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline e contribuire a garantire la trasferibilità delle migliori pratiche;
g) assistere la Commissione nell’agevolare lo scambio di informazioni e l’elaborazione o l’adeguamento al contesto nazionale di materiali per la formazione multidisciplinare e lo sviluppo delle capacità degli operatori di tutti gli Stati membri attivi nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline, nonché all’interno dei sistemi sanitari attraverso la formazione degli operatori sanitari e l’integrazione delle misure di protezione dei minori nei percorsi di assistenza;
h) assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione, o aiutare la Commissione a sostenere gli Stati membri nell’elaborazione e nell’attuazione, di campagne di sensibilizzazione e istruzione volte a contribuire a informare i minori, i genitori, i prestatori di assistenza e gli educatori in merito ai rischi e ai meccanismi preventivi nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline, nonché campagne di sensibilizzazione e istruzione sulla prevenzione del compimento di reati basate su attività di ricerca e dati concreti, anche mediante una partecipazione sicura, inclusiva e significativa dei minori;
i) rispondere alle consultazioni della Commissione su qualsiasi questione relativa alla prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline.
Art. 3 Consultazione
1. La Commissione può consultare la rete di prevenzione in merito a qualsiasi questione relativa alla prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline.
Art. 4 Composizione
1. La rete di prevenzione è composta di un massimo di 50 membri.
2. I membri sono:
a) autorità competenti degli Stati membri responsabili del coordinamento della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
b) persone fisiche nominate a titolo personale attive nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
c) organizzazioni attive nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
d) enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri, tra cui autorità di paesi terzi, organi e organismi dell’Unione e organizzazioni internazionali che si occupano di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline.
3. I membri nominati a titolo personale di cui al paragrafo 2, lettera b), agiscono in maniera indipendente e nell’interesse pubblico. Si tratta di specialisti dell’Unione o di paesi terzi con conoscenze ed esperienza eccellenti nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline.
4. Le seguenti organizzazioni, anche di paesi terzi, che operano a livello dell’Unione, internazionale o nazionale in uno Stato membro possono essere nominate membri ai sensi del paragrafo 2, lettera c):
a) associazioni;
b) organizzazioni non governative («ONG»);
c) università;
d) istituti di ricerca.
5. Per essere nominate membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), devono disporre di conoscenze ed esperienza comprovate e pertinenti a livello nazionale, dell’Unione o internazionale in settori pertinenti alla prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline nell’Unione, anche per quanto riguarda la predisposizione di programmi o misure di intervento preventivo in tutte le fasi della prevenzione, il sostegno alle vittime e l’approccio integrato alla protezione dei minori basato sui diritti dei minori.
6. I membri di cui al paragrafo 2, lettera c), designano un rappresentante e due rappresentanti supplenti per lo svolgimento dei compiti nell’ambito della rete di prevenzione. Tali membri hanno la responsabilità di garantire che i rispettivi rappresentanti offrano un livello di competenza elevato. La Commissione può rifiutare la designazione di un rappresentante da parte dell’organizzazione interessata se ritiene tale designazione inadeguata alla luce dei requisiti specificati nell’invito a presentare candidature di cui all’articolo 5, paragrafo 1. In tal caso, la Commissione chiederà all’organizzazione interessata di designare un altro rappresentante. Ciascuna organizzazione è rappresentata da un solo rappresentante in ciascuna riunione della rete di prevenzione.
7. I membri di cui al paragrafo 2, lettere a) e d), designano un rappresentante in seno alla rete di prevenzione che funge da punto di contatto principale e due rappresentanti supplenti. Tali membri hanno la responsabilità di garantire che i rispettivi rappresentanti offrano un livello di competenza elevato e pertinente ai compiti del gruppo o dei sottogruppi, ossia in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline. Essi sono rappresentati in ciascuna riunione da un solo rappresentante. Essi sono rappresentati unicamente da funzionari o dipendenti pubblici.
8. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni della rete di prevenzione, che non soddisfano, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, le condizioni stabilite all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che si dimettono non sono più invitati a partecipare alle riunioni della rete di prevenzione o dei suoi sottogruppi e possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato.
Art. 5 Procedura di selezione
1. La selezione dei membri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi8 («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, tra cui le competenze richieste e gli interessi da rappresentare in relazione all’attività da svolgere. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.
2. La procedura di selezione dei membri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), è condotta in modo da garantire un elevato livello di competenza ed equilibrio in termini di conoscenze, origine geografica e genere, tenendo conto dei compiti specifici della rete di prevenzione e del tipo di competenze richieste.
3. Le persone fisiche che si candidano a essere nominate membri a titolo personale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), rendono nota qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi. In particolare, la Commissione richiede loro di accludere alla candidatura una dichiarazione di interessi basata sul modulo standard di dichiarazione per i gruppi di esperti di cui all’allegato 4 della decisione C(2016) 3301 e un curriculum vitae aggiornato. La presentazione del modulo di dichiarazione di interessi opportunamente compilato è necessaria affinché i candidati siano ammissibili a essere nominati membri a titolo personale. La valutazione dei conflitti di interessi è effettuata in conformità dell’articolo 11 della decisione C(2016) 3301.
4. Per poter essere nominate membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), le organizzazioni devono essere iscritte nel registro per la trasparenza.
5. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione («DG HOME») tra i candidati con competenze nei settori di cui all’articolo 2 che hanno risposto all’invito a presentare candidature. Per quanto riguarda i membri che agiscono a titolo personale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), qualora sorga un conflitto di interessi dopo la loro nomina, la DG HOME adotta le misure appropriate a norma dell’articolo 11 della decisione C(2016) 3301.
6. I membri sono nominati per un mandato di 4 anni. Essi rimangono in carica fino alla loro eventuale sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.
7. In relazione ai membri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), la DG HOME nomina membri supplenti, alle stesse condizioni definite agli articoli 4 e 5 e nell’invito a presentare candidature di cui al paragrafo 1, che sostituiscono automaticamente i membri assenti o non disponibili.
8. La DG HOME istituisce un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri. La DG HOME chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.
Art. 6 Presidente
La rete di prevenzione è presieduta da un rappresentante della DG HOME. Alla luce dell’ordine del giorno, la DG HOME può chiedere a un rappresentante della direzione generale del Centro comune di ricerca della Commissione («DG JRC») di presiedere la riunione o parte di essa.
Art. 7 Funzionamento
1. La rete di prevenzione agisce su richiesta della DG HOME, conformemente alla decisione C(2016) 3301.
2. Le riunioni della rete di prevenzione si svolgono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze, e si tengono almeno due volte l’anno.
3. La DG HOME fornisce servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi.
4. D’intesa con la DG HOME, la rete di prevenzione può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascun punto all’ordine del giorno e ai pareri espressi dalla rete di prevenzione è pertinente e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.
6. Per quanto possibile, la rete di prevenzione adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento riepilogativo dei motivi della loro posizione.
Art. 8 Sottogruppi
1. La DG HOME può istituire sottogruppi che forniscano assistenza in relazione a questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla DG HOME. I sottogruppi operano in conformità della decisione C(2016) 3301 e rendono conto alla rete di prevenzione. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato.
2. I sottogruppi possono essere costituiti da componenti che non sono membri della rete di prevenzione. I componenti dei sottogruppi che non sono membri della rete di prevenzione sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, conformemente all’articolo 5 della presente decisione e alla decisione C(2016) 3301.
Art. 9 Esperti invitati
La DG HOME può invitare all’occorrenza esperti, anche di paesi terzi, con competenze specifiche e pertinenti a una questione all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori della rete di prevenzione o dei suoi sottogruppi. Tali esperti possono includere professionisti della salute pubblica e della salute mentale coinvolti nella protezione dei minori.
Art. 10 Osservatori
1. Alle persone fisiche, alle organizzazioni e agli enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri, anche di paesi terzi, può essere concesso lo status di osservatori, conformemente alla decisione C(2016) 3301, su invito diretto.
2. Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti.
3. Il presidente può consentire agli osservatori e ai loro rappresentanti di partecipare alle discussioni della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi e di mettere a disposizione competenze specialistiche. Gli osservatori e i loro rappresentanti non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione di raccomandazioni, relazioni o pareri della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi.
Art. 11 Regolamento interno
Su proposta della DG HOME e d’intesa con essa, la rete di prevenzione adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno, basandosi sul modello standard di regolamento interno per i gruppi di esperti, conformemente all’articolo 17 della decisione C(2016) 3301. I sottogruppi si attengono al regolamento interno della rete di prevenzione.
Art. 12 Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi e i loro rappresentanti, nonché gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti agli obblighi concernenti il segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale e sono tenuti al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell’Unione, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/4439 e (UE, Euratom) 2015/44410 della Commissione. Qualora essi dovessero venire meno a tali obblighi, la Commissione può adottare tutte le misure del caso.
Art. 13 Trasparenza
1. La rete di prevenzione e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
a) il nome delle autorità competenti degli Stati membri;
b) il nome delle persone fisiche nominate a titolo personale;
c) il nome delle organizzazioni aderenti; l’interesse rappresentato è reso noto mediante pubblicazione nel registro per la trasparenza dei gruppi di esperti;
d) il nome degli enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri, quali autorità di paesi terzi, organi e organismi dell’Unione e organizzazioni internazionali;
e) il nome degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link, presente nel registro, a un sito web dedicato in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Art. 14 Indennità speciale
1. I partecipanti alle attività della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi non sono retribuiti, in linea di principio, per i servizi resi, fermi restando i paragrafi 2 e 3.
2. I membri della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi che sono persone fisiche nominate a titolo personale hanno diritto a un’indennità speciale a titolo di compensazione per le loro attività preparatorie e per la loro partecipazione alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere da b) a i), organizzate dalla Commissione, nonché per aver assunto il ruolo di relatori in relazione a questioni specifiche.
3. L’indennità speciale è pari a un massimo di 450 EUR per giornata lavorativa completa di assistenza alla Commissione. È versata in conformità dell’articolo 21 della decisione C(2016) 3301 e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione competenti nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.