Decisione (UE) 2025/2433 della Commissione del 29 giulio 2025 relativa al regime di aiuti SA.51501 (2021/C) (ex 2019/NN) (ex (2018/N) cui la Cechia ha dato esecuzione a favore di grandi imprese attive nella produzione agricola primaria [notificata con il numero C(2025) 5149] (Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
Testo vigente
Art. 2
Gli aiuti individuali già concessi alle grandi imprese per il pagamento di premi assicurativi a copertura di danni arrecati rispettivamente alle colture e al bestiame da calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed epizoozie sono stati concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e sono incompatibili con il mercato interno.
Art. 3
1. La Cechia recupera gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 2.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi decorrenti dalla data in cui le stesse sono state poste a disposizione delle grandi imprese beneficiarie fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione60, modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione61.
Art. 4
1. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589, il recupero degli aiuti di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è immediato ed effettivo62.
2. La Cechia provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.
Art. 5
1. Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, la Cechia trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
a) un elenco completo dei beneficiari che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione63 che non hanno presentato uno scenario controfattuale nella loro domanda e hanno ricevuto gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 2;
b) l'importo totale (capitale dell'aiuto e interessi da recupero) da recuperare presso tali beneficiari;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d) i documenti attestanti che alle grandi imprese beneficiarie è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.
2. La Cechia tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all'articolo 2. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso le grandi imprese beneficiarie.
Art. 6
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Art. 7
1. La Commissione può pubblicare l'identità dei beneficiari dell'aiuto incompatibile e gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi relativi al recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589.
2. Ove la presente decisione dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informare la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della decisione. La richiesta, con la precisazione degli elementi riservati, dovrà essere inviata per via elettronica al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Aiuti di stato 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË [email protected]
Fatto a Bruxelles, il 29 giulio 2025 Per la Commissione Teresa Ribera Vicepresidente esecutiva