Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
I finanziamenti pubblici che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti. Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell’articolo 109 del trattato, che alcune categorie di aiuti possono essere esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Sulla base di tale regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 702/20142 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, che si applica fino al 31 dicembre 2022.
L’articolo 42 del trattato dispone che le norme in materia di concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In virtù dell’articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano agli aiuti alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, fatte salve talune deroghe. L’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri per le misure previste dal suddetto regolamento che sono finanziate, in tutto o in parte, dall’Unione e per le misure contemplate negli articoli da 213 a 218 del medesimo regolamento. Inoltre, conformemente all’articolo 145 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio4, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma di tale regolamento né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato. I pagamenti destinati a fornire un finanziamento nazionale integrativo ai sensi dell’articolo 42 del trattato devono soddisfare i criteri del regolamento (UE) 2021/2115 per essere approvati dalla Commissione nell’ambito del piano strategico della PAC di un dato Stato membro. Per le misure che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano tuttavia sia alla parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia ai finanziamenti nazionali integrativi.
Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dall’Unione, occorre assicurare la coerenza tra la politica della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell’ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale dell’Unione.
È dunque opportuno adeguare l’ambito di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne le misure cofinanziate dal FEASR.
Il presente regolamento dovrebbe consentire una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere la trasparenza, una valutazione effettiva e il controllo del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell’Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri.
La Commissione ha applicato in numerose occasioni gli articoli 107 e 108 del trattato ai settori agricolo e forestale, conformemente alle condizioni stabilite negli orientamenti del 20145. Essa ha in tal modo acquisito una notevole esperienza in questi campi sulle misure di aiuto che sono ancora soggette all’obbligo per gli Stati membri di notificare l’aiuto alla Commissione. L’esperienza acquisita ha consentito alla Commissione di definire con maggiore esattezza le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare l’ambito di applicazione delle esenzioni per categoria, continuando comunque ad assicurare la trasparenza e la proporzionalità dell’aiuto.
Le condizioni generali per l’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere basate su un insieme di principi comuni atti a garantire che gli aiuti abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino la concorrenza e le condizioni degli scambi.
Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza tuttavia indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, gli aiuti esentati (regimi di aiuto e aiuti individuali) dovrebbero contenere un riferimento specifico al presente regolamento.
Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.
Alla luce del loro maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza, i regimi di aiuto con una dotazione superiore a una certa soglia calcolata in un dato anno o in totale in base a un valore assoluto dovrebbero in linea di principio essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato. Tale valutazione dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l’incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. Per garantire parità di trattamento, la valutazione degli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tali piani dovrebbero di norma essere elaborati al momento della concezione del regime e approvati in tempo per la sua entrata in vigore, ciò non è sempre possibile in tutti i casi.
Pertanto, per non ritardarne l’entrata in vigore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali regimi per un periodo iniziale massimo di sei mesi. La Commissione può decidere di prolungare tale durata dopo l’approvazione del piano di valutazione.
A tal fine, il piano di valutazione dovrebbe essere notificato alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime. La Commissione può anche in via eccezionale decidere che, viste le specificità del caso, una valutazione non è necessaria. La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri le informazioni necessarie per poter effettuare l’esame del piano di valutazione e chiedere informazioni supplementari senza indebiti ritardi per consentire agli Stati membri di completare gli elementi mancanti affinché la Commissione possa adottare una decisione.
Ad eccezione delle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato, le modifiche dei regimi oggetto di valutazione dovrebbero essere valutate tenendo conto dell’esito della valutazione e dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Le modifiche di carattere puramente formale o amministrativo o le modifiche attuate nel quadro delle misure cofinanziate dall’Unione non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate tali da incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.
È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all’esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in un altro Stato membro o in paesi terzi. Non costituiscono aiuti ad attività connesse all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
È opportuno che la Commissione garantisca che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Tuttavia è importante agire rapidamente nel caso degli aiuti volti ad assicurare una compensazione in situazioni di rischio e di crisi, come gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie. L’esclusione dagli aiuti, pertanto, non dovrebbe applicarsi in tali situazioni. Data la natura dei regimi in cui non possono essere individuati i singoli beneficiari, inoltre, l’esclusione dagli aiuti non dovrebbe applicarsi neanche agli aiuti di importo limitato alle piccole e medie imprese («PMI») che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led local development projects, «CLLD») o ai progetti di un gruppo operativo del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI»).
In generale è opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà6. Occorre, tuttavia, stabilire alcune deroghe a tale norma. In primo luogo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà in caso di aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD o ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, laddove risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali regimi. In secondo luogo, dovrebbe applicarsi a tali imprese nei casi in cui è in gioco la tutela della salute pubblica, vale a dire in caso di aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie e di aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti. In terzo luogo, conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi alle imprese in difficoltà nei casi in cui gli aiuti siano erogati per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Altrettanto dovrebbe valere nei casi in cui la ragione per cui un’impresa si trova in difficoltà è riconducibile ai danni causati da eventi che esulano dal controllo dell’impresa interessata, come eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, da animali protetti, da incendi, da eventi catastrofici nelle foreste e da eventi connessi ai cambiamenti climatici nelle foreste.
Nel caso in cui gli aiuti di Stato o le condizioni cui sono subordinati (compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante) comportino una violazione indissociabile della normativa dell’Unione, gli aiuti non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti che comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione.
L’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.
Considerato il rischio elevato di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione alla loro notifica. È pertanto opportuno fissare soglie per determinate categorie di aiuti agli investimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuti in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Occorre evitare che le soglie di cui al presente regolamento siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto, ad esempio in più regimi o progetti con caratteristiche, obiettivi o beneficiari simili. Le altre categorie di aiuti, conformi alle condizioni di compatibilità e che non superano le intensità massime d’aiuto o gli importi massimi di aiuto di cui al presente regolamento, non dovrebbero essere considerati aiuti che comportano elevati rischi di alterazione delle condizioni degli scambi.
A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
Con riferimento a taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, è opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie andrebbero considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Essi andrebbero inoltre considerati trasparenti se, prima della loro attuazione, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato notificato alla Commissione e da questa approvato conformemente alla comunicazione sulle garanzie7. Ai fini del presente regolamento, gli aiuti concessi sotto forma di misure di finanziamento con capitale di rischio e conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.
Gli aiuti che rientrerebbero altrimenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento ma che non sono trasparenti dovrebbero essere sempre notificati alla Commissione. La notifica di una misura di aiuto non trasparente dovrebbe essere valutata dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti del 20238 o di altre discipline, orientamenti e comunicazioni applicabili.
Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all’ulteriore sviluppo di attività o progetti, è opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività o progetti che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. Non dovrebbero essere concessi aiuti retroattivamente per attività o progetti che sono già stati avviati dal beneficiario. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento solo se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.
Qualora gli aiuti ad hoc contemplati dal presente regolamento siano concessi a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi che, oltre a soddisfare le condizioni sull’effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell’attività sovvenzionati in presenza o in assenza degli aiuti. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell’attività, un aumento sostanziale dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l’attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell’attività interessati. L’effetto di incentivazione dovrebbe inoltre poter essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento o l’attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.
Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l’effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell’ambito di tali regimi sono concessi automaticamente. La suddetta condizione specifica implica che i regimi in questione debbano essere stati adottati prima dell’avvio delle attività o dei lavori relativi all’attività o al progetto sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l’attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell’effetto di incentivazione dei regimi di aiuto subentrati a regimi precedenti, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario.
Per quanto riguarda le zone di Natura 20009 per l’agricoltura, l’obiettivo è garantire le prestazioni ambientali e l’efficienza delle imprese attive nel settore agricolo. Gli aiuti per ettaro dovrebbero essere conformi alla legislazione dell’Unione e alle leggi nazionali degli Stati membri interessati in materia di tutela ambientale, al conseguimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000.
Per quanto riguarda gli aiuti per la ricomposizione fondiaria, gli aiuti per azioni di informazione destinate a rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari nel settore agricolo e forestale, le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e da altri eventi climatici avversi, gli aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione, controllo e eradicazione delle epizoozie o degli organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, gli aiuti per ovviare ai danni causati da animali protetti, gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000, gli aiuti gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste, gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate, gli aiuti per la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari e gli aiuti per le imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, l’esistenza di un effetto di incentivazione non dovrebbe essere obbligatoria o dovrebbe essere considerata presente se le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti sono rispettate.
Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all’importo necessario è opportuno che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano espressi in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare l’intensità massima di aiuto, a causa dell’impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti andrebbero fissati importi massimi di aiuto in termini nominali. È opportuno che l’intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che riduca al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario, contribuendo nel contempo all’obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche dei beneficiari nel settore agricolo, nelle zone rurali o nel settore forestale. Per ragioni di coerenza con gli interventi di sviluppo rurale finanziati dall’Unione, è opportuno che i massimali siano armonizzati con quelli fissati nel regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui ciò sia conforme ai principi che regolano gli aiuti di Stato che discendono dall’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Per il calcolo dell’intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Il calcolo dovrebbe basarsi sugli importi al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo degli aiuti nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere, rispettivamente, il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili alla data di concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione10. Se gli aiuti vengono concessi in forma diversa da una sovvenzione, il loro importo dovrebbe essere espresso come equivalente sovvenzione lordo. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l’effetto di incentivazione dell’aiuto. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate.
Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l’importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato degli aiuti che rispetti l’intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l’importo della rata di aiuto a una determinata data, l’attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall’importo totale del massimale («importo limitato») occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.
Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti dal presente regolamento, occorre tenere conto dell’importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all’attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati ai sensi di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all’intensità o all’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra aiuti con e senza costi ammissibili individuabili e per il cumulo con aiuti «de minimis». Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili individuabili o non sono a essi imputabili. In tal caso dovrebbe essere possibile cumulare liberamente gli aiuti «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all’intensità massima di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.
I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell’Unione siano combinati con aiuti di Stato, è opportuno considerare solo questi ultimi per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.
Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato, la Commissione consente, o rispettivamente può consentire, agli Stati membri, a determinate condizioni, di concedere aiuti di Stato. È quindi importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è quindi essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l’aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio11, è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno pubblicare sul sito internet della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.
Per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sulla concessione di aiuti individuali, è opportuno fissare soglie oltre le quali tale pubblicazione può essere ritenuta proporzionata, tenendo conto dell’importanza degli aiuti. L’esperienza della Commissione insegna che per il periodo 2014-2019, con una soglia di pubblicazione fissata a 60000 EUR per la produzione agricola primaria, circa il 30 % degli aiuti concessi erano soggetti a pubblicazione. Pertanto, al fine di aumentare l’efficacia dei requisiti di trasparenza, e poiché l’importo medio degli aiuti agli investimenti per la produzione primaria concessi per il periodo 2014-2019 è stimato a circa 17000 EUR, è opportuno abbassare la soglia di pubblicazione a 10000 EUR per la produzione agricola primaria.
Per garantire un controllo efficace è opportuno, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588, prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime di aiuti. Inoltre è opportuno, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione12 e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1588, stabilire norme relative alle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sugli aiuti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, compresi i requisiti specifici per alcune categorie di aiuti.
Tenuto conto dell’ampia disponibilità delle tecnologie necessarie, è opportuno che le informazioni sintetiche e la relazione annuale siano redatte in formato elettronico e trasmesse alla Commissione.
Considerata la prescrizione per il recupero degli aiuti stabilita dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589, è opportuno, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1588, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri dovrebbero conservare riguardo agli aiuti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.
Per rafforzare l’efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell’esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l’inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell’esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Se non è notificato e non soddisfa tutte le condizioni per essere esentato dalla notifica, un aiuto costituisce un aiuto illegale, che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (UE) 2015/1589 per gli aiuti non notificati. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell’esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell’esenzione per categoria.
Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e un motore per l’economia. Tuttavia il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che comportano svantaggi tipici. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all’informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare alcune categorie di aiuti a favore delle PMI dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell’Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione13.
Per garantire la coerenza con la politica agricola comune e semplificare le norme sulla base dell’esperienza acquisita dalla Commissione con l’applicazione degli orientamenti del 2014, è opportuno esentare dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato varie categorie di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agricolo e forestale, fatta salva l’applicazione delle norme sostanziali in vigore.
È altresì opportuno considerare che i settori agricolo e forestale sono specificamente esposti agli eventi climatici avversi, alle epizoozie, agli organismi nocivi ai vegetali e ai danni causati da animali protetti. L’esperienza mostra che tali settori sono più vulnerabili a tali eventi e che gli agricoltori e i silvicoltori subiscono danni considerevoli per i loro effetti. Le misure di aiuto destinate a ovviare a tali danni sono pertanto considerate uno strumento adeguato per aiutare le imprese a riprendersi da tali danni e rimanere in attività e, in tal modo, assicurare lo sviluppo delle attività economiche e la realizzazione delle funzioni ambientali degli ecosistemi nel settore agricolo e forestale
Nel settore agricolo dovrebbero applicarsi esenzioni agli aiuti alle PMI per gli investimenti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la ricomposizione fondiaria, la rilocalizzazione di fabbricati aziendali, l’avviamento di imprese, i giovani agricoltori e le piccole aziende agricole, le associazioni di produttori, i regimi di qualità, il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, i servizi di consulenza, le attività promozionali, i servizi di sostituzione nell’azienda agricola e la gestione dei rischi e delle crisi con riferimento agli eventi climatici avversi, alle epizoozie, agli organismi nocivi ai vegetali, ai danni causati da animali protetti, agli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, agli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche e agli aiuti per il benessere degli animali e per la cooperazione. Le esenzioni dovrebbero altresì applicarsi alle imprese di qualsiasi dimensione per gli aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura, per gli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste, per gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo, per gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione nei settori agricolo e forestale e per gli aiuti a favore del settore forestale.
È opportuno che le esenzioni si applichino agli aiuti alle attività forestali e a talune attività extra-agricole nelle zone rurali che sono cofinanziate quali interventi di sviluppo rurale a titolo del FEASR, nonché agli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione, alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, compreso tramite l’uso di dati e servizi basati sulla tecnologia spaziale dell’UE e la ricomposizione fondiaria.
Dato il rischio di distorsione della concorrenza derivante dagli aiuti agli investimenti mirati nel settore della produzione agricola primaria, è opportuno che gli aiuti agli investimenti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato non siano limitati a prodotti agricoli specifici. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dall’ambito di applicazione di un determinato aiuto, qualora non siano reperibili normali sbocchi di mercato oppure il mercato interno sia caratterizzato da un eccesso di capacità. Inoltre, gli aiuti a favore di determinati tipi di investimenti non dovrebbero di per sé beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.
Per garantire un giusto equilibrio tra l’esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e quella di promuovere l’efficienza energetica e delle risorse, in caso di investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, è opportuno che gli aiuti siano concessi solo per investimenti legati alla produzione, a livello dell’azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili e solo se tale produzione non supera il consumo medio annuo di combustibile o energia dell’azienda. In tali casi è opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano coperti solo nella misura in cui sono concessi per biocarburanti sostenibili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio14.
Al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalle norme in materia di aiuti di Stato orizzontali nel settore ambientale ed energetico, gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento nel caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli.
Il regolamento (UE) 2015/1588 consente alla Commissione di dichiarare, mediante regolamenti, alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno quando essa dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità. In virtù dell’esperienza acquisita durante il periodo dal 2014 al 2021 nella valutazione della compatibilità di numerosi aiuti di Stato alla luce degli orientamenti del 2014, la Commissione può ora avvalersi dei poteri ad essa conferiti per esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali cofinanziati dal FEASR, per la cooperazione, per le misure volte a prevenire e ovviare ai danni causati da animali protetti, per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura, a favore di impegni per il benessere degli animali, per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000, per impegni agro-climatico-ambientali e per l’agricoltura biologica.
Per quanto concerne il settore forestale, inoltre, la Commissione può, sulla base dell’esperienza maturata con gli orientamenti del 2014, esentare dall’obbligo di notifica le misure che sono finanziate esclusivamente con fondi nazionali, fatta salva l’applicazione delle norme sostanziali in vigore.
Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato 52 regimi di aiuto concernenti la compensazione di danni arrecati al settore agricolo da animali protetti. In caso di danni causati da animali protetti, le autorità che concedono gli aiuti devono poter agire rapidamente onde ripristinare i mezzi di produzione e l’attività economica quanto più velocemente possibile, cosicché le imprese interessate possano rimanere in attività e, in tal modo, assicurare lo sviluppo delle attività economiche. Dato il loro carattere compensativo e l’esistenza di chiari criteri di compatibilità con il mercato interno, l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza su tale mercato. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.
Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti dovrebbero essere disponibili per le PMI attive nella produzione agricola primaria. Le condizioni per esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti dovrebbero seguire la prassi già consolidata per altri aiuti compensativi, come gli aiuti destinati a indennizzare la perdita di animali o piante distrutte sulla base del valore di mercato, a coprire i costi veterinari e del lavoro e a compensare i danni materiali ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte.
Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato quattro regimi di aiuto concernenti la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura. L’esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza nel mercato interno mentre contribuiscono all’obiettivo di politica pubblica della conservazione della biodiversità. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.
Gli aiuti a favore di specifiche pratiche agricole sostenibili, quali quelle per il benessere degli animali, gli impegni agro-climatico-ambientali e a favore dell’agricoltura biologica comportano solo rischi limitati di distorsione della concorrenza. Al fine di rispondere meglio alle esigenze della società relativamente ad alimenti di elevata qualità prodotti in modo sostenibile, dovrebbe essere possibile per la Commissione esentare tali misure di aiuto dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
Allo stesso tempo per tali misure è opportuno definire importi massimi di aiuto per unità, sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito degli orientamenti del 2014. Circa il 64 % di tutte le misure con impegni agro-climatico-ambientali (che rappresentano la percentuale più elevata di misure con impegni volontari) notificate nel periodo tra luglio 2014 e marzo 2020 ha superato gli importi massimi per ettaro ed è stato quindi oggetto di un’analisi dettagliata per determinare se fossero giustificate. Il fenomeno di inflazione e di aumento dei prezzi dei fattori produttivi è probabilmente destinato a perdurare. Gli importi massimi per unità fissati dagli orientamenti del 2014 sono pertanto considerati soglie adeguate nell’ambito dell’esenzione di categoria di misure che comportano impegni volontari a favore dell’ambiente, del clima o del benessere degli animali.
Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato 21 regimi di aiuti relativi a impegni per il benessere degli animali. Dato il loro carattere compensativo e l’esistenza di chiari criteri di compatibilità con il mercato interno, l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza su tale mercato. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.
La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 nel settore agricolo, agli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e agli aiuti per l’agricoltura biologica nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato 10 regimi di aiuti connessi alle zone Natura 2000 nel settore agricolo, 65 regimi di aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e 5 regimi di aiuti per l’agricoltura biologica. L’esperienza maturata dalla Commissione mostra che tali aiuti, in particolare al di sotto di determinate soglie, generalmente non provocano distorsioni significative della concorrenza mentre contribuiscono all’obiettivo di politica pubblica della tutela ambientale. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 con riguardo agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo, agli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e agli aiuti per l’agricoltura biologica.
L’esenzione per gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo, agli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e agli aiuti per l’agricoltura biologica dovrebbe essere concessa solo alle imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria.
I progetti finanziati dal partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI») portano a innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 127 del regolamento (UE) 2021/2115 hanno un impatto minore sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo che svolgono per la diffusione delle conoscenze, soprattutto nelle comunità locali e agricole, nonché della loro natura collettiva e della loro portata relativamente contenuta. Questi progetti hanno carattere integrato e, coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.
Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale.
La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato alle imprese attive nel settore forestale in numerose decisioni, in particolare nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato oltre 200 regimi di aiuto a favore del settore forestale in conformità dei summenzionati orientamenti. Data l’esistenza di chiari criteri di compatibilità, l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che le misure di aiuto a favore del settore forestale non provocano distorsioni significative della concorrenza sul mercato interno. Alla luce di tale esperienza e a fini di semplificazione e di economia procedurale dovrebbe pertanto essere possibile esentare le misure di aiuto a favore del settore forestale dall’obbligo di notifica, a prescindere dal fatto che siano cofinanziate dal FEASR. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 con riguardo agli aiuti alla forestazione e all’imboschimento; agli aiuti ai sistemi agroforestali; agli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici agli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali; agli aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori come definiti all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e all’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15; agli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta; aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale; aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; aiuti per la conservazione delle risorse genetiche forestali, aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali e aiuti alla cooperazione nel settore forestale.
Al fine di incentivare iniziative associative nel settore forestale, la Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale. Nel periodo 2014-2020, la Commissione ha approvato tali aiuti in cinque casi. Nel settore agricolo detti aiuti erano già esentati dall’obbligo di notifica a norma del regolamento (UE) n. 702/2014. È pertanto opportuno esentare gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
La diversificazione economica e la creazione di nuove attività economiche, tra cui le attività di bioeconomia circolare, sono essenziali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e per le PMI, che costituiscono l’asse portante dell’economia rurale dell’Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede misure di sostegno allo sviluppo delle imprese extra-agricole nelle zone rurali finalizzate alla promozione dell’occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell’impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell’industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell’integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale.
Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2021/2115 e realizzare una semplificazione delle norme che consentono di ottenere l’autorizzazione degli aiuti di Stato per la parte cofinanziata e il finanziamento nazionale integrativo dei piani strategici della PAC, è opportuno che l’obbligo di notifica non si applichi a varie categorie di aiuti a favore delle PMI attive nelle aree rurali, ivi compresi gli aiuti per i servizi di base e le infrastrutture, per l’avviamento di imprese, per la cooperazione, per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità nel settore del cotone e dei prodotti alimentari e le azioni di informazione e promozione a favore dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità. Tali misure di aiuto dovrebbero essere identiche al relativo intervento di sviluppo rurale e gli aiuti esentati dovrebbero essere concessi soltanto a norma e in conformità del piano strategico della PAC dello Stato membro interessato.
La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali e per la cooperazione nelle zone rurali in numerosi casi, in particolare nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato 27 regimi di aiuto per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali e 28 regimi di aiuto per la cooperazione nelle zone rurali. Data l’esistenza di chiari criteri di compatibilità e considerato che gli aiuti hanno contribuito alla diversificazione economica e alla creazione di nuove attività economiche, nell’esperienza della Commissione le misure di aiuto a favore delle zone rurali non provocano distorsioni significative della concorrenza sul mercato interno. È pertanto opportuno esentare gli aiuti a favore dei servizi di base e delle infrastrutture nelle zone rurali e gli aiuti per la cooperazione nelle zone rurali dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
Questi aiuti dovrebbero tuttavia essere esentati dall’obbligo di notifica soltanto se fanno parte di un piano strategico della PAC convalidato dalla Commissione nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115.
Gli aiuti di Stato concessi alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e designati come Leader dal regolamento (UE) 2021/2115, hanno un impatto limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti nel condividere le conoscenze, soprattutto per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti e della loro portata relativamente contenuta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti CLLD, selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale che viene determinata e attuata da partenariati pubblico-privato tenendo conto di interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate da tali progetti al fine di facilitarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Sebbene, per loro stessa natura, non rientrino nell’ambito di applicazione della definizione di PMI (società a partecipazione pubblica), i comuni svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella realizzazione dei progetti CLLD. Se un progetto CLLD è realizzato a favore di uno degli obiettivi di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588, dovrebbe pertanto essere possibile concedere un’esenzione per categoria anche gli aiuti ai comuni nell’ambito di tale progetto.
Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti CLLD hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale. Ciò dovrebbe valere anche per i comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD che perseguono uno degli obiettivi di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588.
Nel caso di alcune categorie di aiuti, come quelli per la ricerca, il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, compreso tramite dati e servizi basati sulla tecnologia spaziale dell’UE, i servizi di consulenza, i servizi di sostituzione nell’azienda agricola, la promozione nonché la prevenzione e l’eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti sono concessi indirettamente ai beneficiari finali, in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati. In tal caso, gli aiuti esentati dovrebbero essere versati al prestatore dei servizi o dell’attività di cui trattasi.
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1588, occorre riesaminare periodicamente la politica in materia di aiuti di Stato. È quindi auspicabile limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere disposizioni transitorie, comprese le norme per un periodo di adeguamento alla fine del periodo di validità del presente regolamento, per i regimi di aiuto esentati. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di adeguarsi al futuro regime,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
INDICE CAPO I DISPOSIZIONI COMUNICAPO II REQUISITI PROCEDURALICAPO III CATEGORIE DI AIUTISezione 1Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoliSezione 2Aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricolturaSezione 3Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturaleSezione 4Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricoloSezione 5Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazioneSezione 6Aiuti a favore del settore forestaleSezione 7Aiuti a favore delle PMI nelle zone ruraliCAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I. Disposizioni comuni
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):
i) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
ii) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate; In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del presente regolamento;
b) aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura di cui agli articoli 33, 34 e 35, che si applicano unicamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria;
c) aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste;
d) aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;
e) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale;
f) aiuti a favore del settore forestale.
2. Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f), in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione17.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 14, 17, da 41 a 44 e 46, ai regimi di aiuto di cui agli articoli 49 e 50, se soddisfano le condizioni dell’articolo 12, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può tuttavia decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi, dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione. Al momento della presentazione dei piani di valutazione, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l’esame del piano di valutazione e adottare una decisione;
b) a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a) diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
c) agli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
d) agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
4. Il presente regolamento non si applica:
a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per:
i) ai regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell’articolo 37;
ii) ai regimi di aiuto per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI») a norma degli articoli 40 e 61;
b) agli aiuti ad hoc a favore di un’impresa di cui alla lettera a).
5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi:
a) per le azioni di informazione nel settore agricolo e forestale a norma degli articoli 21 e 47;
b) per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
c) per compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell’articolo 26, paragrafi 8 e 9;
d) a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d);
e) per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 a norma dell’articolo 33;
f) per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell’articolo 37;
g) per le imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, a norma degli articoli 40 e 61;
h) nei casi seguenti, purché l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:
i) per ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali a norma dell’articolo 25;
ii) per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell’articolo 26, paragrafi 9 e 10;
iii) per ovviare ai danni causati da animali protetti a norma dell’articolo 29;
iv) per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera d).
6. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea, in particolare:
a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
7. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC18, che costituiscono sovvenzioni all’esportazione quali definite da tale accordo. Analogamente, gli aiuti a favore di tali prodotti, che costituiscono una forma di sostegno finanziario all’esportazione fornito da un governo o qualsiasi ente pubblico nell’ambito di applicazione della decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione del 19 dicembre 201519, sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 15 di tale decisione sul periodo di rimborso massimo e sull’autofinanziamento.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;
2) «eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano, nel caso dell’agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale;
3) «consulenza»: l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stesso contratto;
4) «attività agricola»: attività determinata da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
5) «superficie agricola»: superficie agricola determinata da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;
6) «azienda agricola»: unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;
7) «prodotto agricolo»: prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20;
8) «settore agricolo»: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
9) «sistema agroforestale»: sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie;
10) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
11) «aiuto concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC»: sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
12) «intensità di aiuto»: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
13) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
14) «normali condizioni di mercato»: situazione in cui le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l’operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;
15) «misure di biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all’interno di:
a) una popolazione animale;
b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;
16) «libro genealogico»: libro quale definito all’articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio21;
17) «piano strategico della PAC»: piano strategico della PAC come definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;
18) «opere permanenti»: opere realizzate dall’agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nell’azienda agricola, che creano un attivo;
19) «regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli»: regimi di aiuti relativi a pratiche di gestione dei terreni che determinano un aumento dello stoccaggio del carbonio in biomassa vivente, materie organiche morte e suoli intensificando la cattura del carbonio e/o riducendo il rilascio di carbonio nell’atmosfera;
20) «evento catastrofico»: evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
21) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
22) «misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle epizoozie delle quali un’autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l’autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;
23) «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell’organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;
24) «capi morti»: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
25) «specie a rapido accrescimento»: bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell’abbattimento è fissata a otto anni e la durata massima prima dell’abbattimento è fissata a 20 anni;
26) «regime fiscale subentrato a un regime precedente»: regime sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresenta una versione modificata di un regime fiscale preesistente dello stesso tipo e che lo sostituisce;
27) «costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità»: costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;
28) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere definite nella direttiva (UE) 2018/2001;
29) «prodotti alimentari»: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22;
30) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
31) «aiuti individuali»:
a) gli aiuti ad hoc;
b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
32) «attivi immateriali»: attivi che non hanno una consistenza fisica o finanziaria, quali brevetti, licenze, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale;
33) «investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell’Unione»: investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell’Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell’Unione;
34) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
35) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;
36) «fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;
37) «zone Natura 2000»: le zone agricole o forestali speciali di cui all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE;
38) «calamità naturali»: terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;
39) «investimenti non produttivi»: investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell’azienda agricola;
40) «operazioni precedenti la trasformazione industriale»: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura del legname, nonché l’insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica; attività di taglio in cui la capacità massima di lavorazione è pari a 20 000 m3 di legno tondo all’anno;
41) «altri eventi climatici avversi»: condizioni meteorologiche sfavorevoli che non rientrano nella definizione di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
42) «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui al primo comma dell’articolo 349 del trattato;
43) «organismi nocivi ai vegetali»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
44) «produzione agricola primaria»: produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
45) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
46) «associazione od organizzazione di produttori»: un’associazione o un’organizzazione costituite per uno dei seguenti scopi:
a) l’adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso;
c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti;
d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali, l’organizzazione e la promozione di processi innovativi, la gestione congiunta dei terreni dei soci, il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
47) «animale protetto»: qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell’Unione o nazionale, ivi comprese le specie animali per cui la legislazione nazionale prevede norme specifiche volte a tutelare la popolazione;
48) «carta degli aiuti a finalità regionale»: elenco delle zone designate da uno Stato membro conformemente alle condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale23 e approvate dalla Commissione;
49) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall’esito del progetto;
50) «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: ente che, a prescindere dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, ha come finalità principale lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o l’ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
51) «isole minori del Mar Egeo»: isole minori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio24;
52) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
53) «avvio dei lavori del progetto o dell’attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività;
54) «servizi sovvenzionati»: forma di aiuto in cui l’aiuto è concesso indirettamente al beneficiario finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell’attività in questione;
55) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
56) «costo di transazione»: costo aggiuntivo connesso all’adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all’esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, i quali sono compensati direttamente, e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;
57) «costi dei test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE)»: tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all’analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio25;
58) «bosco ceduo a rotazione rapida»: specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;
59) «impresa in difficoltà»: impresa in difficoltà quale definita all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
60) «norma dell’Unione»: norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell’Unione che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all’ambiente, all’igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell’Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell’Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
61) «giovane agricoltore»: giovane agricoltore determinato da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.
Art. 3 Condizioni per l’esenzione
I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento.
Art. 4 Soglie di notifica
1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:
a) aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui all’articolo 14: 600000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
b) aiuti agli investimenti relativi alla rilocalizzazione di un fabbricato aziendale che comporta l’ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità di produzione di cui all’articolo 16, paragrafo 4: 600000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
c) aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 17: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
d) aiuti a favore degli impegni per il benessere degli animali di cui all’articolo 31: 500 EUR per unità di bestiame/anno;
e) aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 di cui all’articolo 33: 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e di 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo;
f) aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 34: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno;
g) aiuti per l’agricoltura biologica di cui all’articolo 35: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno;
h) aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste di cui all’articolo 36: 600000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
i) aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale di cui all’articolo 38: 7,5 milioni di EUR per progetto;
j) aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 39: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
k) aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 40: 500000 EUR per progetto dei gruppi operativi PEI;
l) aiuti alla forestazione e all’imboschimento di cui all’articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;
m) aiuti a favore dei sistemi agroforestali di cui all’articolo 42: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale;
n) aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all’articolo 44: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
o) aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all’articolo 45: 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo;
p) aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia della foresta di cui all’articolo 46: 200 EUR per ettaro/anno, ad eccezione degli aiuti di cui all’articolo 46, paragrafo 8;
q) aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale di cui all’articolo 48: 200000 EUR per impresa e per anno;
r) aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale di cui all’articolo 49: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
s) aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all’articolo 50: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
t) aiuti agli investimenti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali di cui all’articolo 55: 10 milioni di EUR per progetto di investimento;
u) aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del FEASR di cui all’articolo 60: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
v) aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD di cui all’articolo 61: 200000 EUR per progetto CLLD.
2. Le soglie stabilite al paragrafo 1 non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.
Art. 5 Trasparenza degli aiuti
1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.
2. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio.
3. Ai fini del presente regolamento sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:
a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, di contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati;
b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie se ricorre una delle seguenti condizioni:
i) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;
ii) prima dell’attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alle garanzie è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sulle garanzie, previa notifica di tale metodo alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato in materia di aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento;
d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
e) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l’importo totale nominale dell’anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell’attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo dell’anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione;
f) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell’operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.
4. Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:
a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.
Art. 6 Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e dimensioni dell’impresa;
b) descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto o dell’attività;
d) elenco dei costi ammissibili;
e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l’aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l’aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell’attività;
b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l’attività;
c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell’attività interessati;
d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l’attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.
Questi requisiti non si applicano ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
5. Inoltre, in deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
a) i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 15 o all’articolo 53 e se:
i) il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
ii) il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all’articolo 15 o all’articolo 53;
b) aiuti per azioni di informazione nel settore agricolo in conformità degli articoli 21 e 22, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;
c) aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
d) aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 25;
e) aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 26;
f) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), e all’articolo 28, paragrafo 3, lettera d);
g) aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 29;
h) aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 di cui all’articolo 33;
i) aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 36;
j) aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali nel settore agricolo, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 37;
k) aiuti destinati alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 38;
l) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43;
m) aiuti per azioni di informazione nel settore forestale in conformità degli articoli 47 e 48, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;
n) aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 51;
o) aiuti per la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 58;
p) aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, ove ricorrano le condizioni pertinenti di cui agli articoli 39, 40, 60 e 61.
Art. 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili
1. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.
2. Gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, 41, 45 e 46 possono essere fissati sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e gli aiuti corrispondenti contengano solo elementi verificabili, siano basati su valori assodati mediante opportune perizie, indichino chiaramente la fonte dei dati, siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo, se del caso, e non contengano elementi connessi ai costi di investimento.
3. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.
4. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.
5. Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione degli aiuti.
6. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva.
7. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un’ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
Art. 8 Cumulo
1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all’articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell’importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.
4.
Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18, 19, 40 e 61 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.
Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non sono cumulati con i pagamenti di cui all’articolo 145, paragrafo 2, e all’articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.
6. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi delle sezioni 31, 34 e 35 non devono essere cumulati con i pagamenti di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.
7. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al capo III.
8. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli articoli 25, 26, 28 e 37.
9. Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 19 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115.
10. Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e all’avviamento di attività agricole di cui all’articolo 18 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori o alla creazione di imprese rurali di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell’aiuto superiore a quello indicato nel presente regolamento.