Decisione di esecuzione (UE) 2025/1741 della Commissione del 13 agosto 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i collegamenti video digitali senza fili, le stazioni e i sistemi satellitari terrestri, le stazioni base e i dispositivi a corto raggio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
Con decisione di esecuzione C(2015) 53763, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all’allegato II di tale decisione («richiesta»).
Sulla base della richiesta, l’ETSI ha elaborato la norma armonizzata EN 301 489-28 V2.1.1 sulla compatibilità elettromagnetica per collegamenti video digitali senza fili.
Sulla base della richiesta, l’ETSI ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1 e EN 303 978 V2.1.2, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione4. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1 e EN 303 978 V2.2.1. L’ETSI ha inoltre elaborato norme più specifiche in sostituzione delle norme armonizzate generiche EN 302 065-3 V2.1.1 e EN 302 065-4 V1.1.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 302 065-3-1 V3.2.1 e EN 302 065-4-1 V2.2.1.
La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.
Le norme armonizzate EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1, EN 302 065-3-1 V3.2.1, EN 302 065-4-1 V2.2.1 e EN 303 978 V2.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La norma armonizzata EN 301 489-28 V2.1.1 non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nella banda di frequenza sotto 9 kHz. Stabilisce inoltre al punto 6 criteri basati sulle prestazioni su base soggettiva, senza definire criteri oggettivamente verificabili e limiti specifici. Di conseguenza, la norma EN 301 489-28 V2.1.1 non dovrebbe prevedere la presunzione di conformità per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz né per quanto riguarda il punto 6, se applicato con tali criteri basati sulle prestazioni. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle seguenti norme armonizzate in detto allegato: EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1, EN 302 065-3-1 V3.2.1, EN 302 065-4-1 V2.2.1 e EN 303 978 V2.2.1. Il riferimento della norma armonizzata EN 301 489-28 V2.1.1 dovrebbe essere incluso in tale allegato con limitazioni.
È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate riviste EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 065-3 V2.1.1, EN 302 065-4 V1.1.1 e N 303 978 V2.1.2.
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per procedere agli eventuali adeguamenti in relazione alle proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate riviste EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 065-3 V2.1.1, EN 302 065-4 V1.1.1 o EN 303 978 V2.1.2, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 14 febbraio 2027.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen