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Decisione (UE) 2025/2053 del Consiglio del 10 settembre 2025 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno del Marocco per un accordo in forma di scambio di lettere sulla modifica dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco sulla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che stabilisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra1 («accordo di associazione») è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

Nella sentenza relativa alla causa C-104/16 P2 del 21 dicembre 2016, la Corte di giustizia dell’Unione europea («corte») ha chiarito che l’accordo di associazione riguarda unicamente il territorio del Regno del Marocco e non comprende il Sahara occidentale che è un territorio non autonomo che è distinto dal Regno del Marocco.

Al fine di istituire una base giuridica per la concessione delle preferenze tariffarie previste dall’accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale, l’Unione europea e il Regno del Marocco hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo di associazione3 («accordo in forma di scambio di lettere»), firmato il 25 ottobre 2018.

Nella sentenza del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P4 la Corte ha stabilito che qualsiasi accordo con il Marocco relativo al Sahara occidentale deve avere il consenso del popolo del Sahara occidentale. Inoltre la Corte ha dichiarato che tale consenso può essere presunto a condizione che l’accordo di cui trattasi non crei alcun obbligo per il popolo del Sahara occidentale e che quest’ultimo riceva un beneficio specifico, concreto, sostanziale e verificabile derivante dallo sfruttamento delle risorse naturali del territorio del Sahara occidentale e commisurato all’entità di tale sfruttamento. Il beneficio deve essere accompagnato da garanzie che detto sfruttamento avvenga in condizioni conformi al principio dello sviluppo sostenibile.

A seguito della sentenza della Corte nella causa C-779/21 P, la decisione (UE) 2019/217 del Consiglio5, cessano di avere effetto il 4 ottobre 2025.

È importante garantire che i flussi commerciali che si sono sviluppati nel corso degli anni non siano perturbati e che le preferenze tariffarie previste dall’accordo di associazione si applichino ai prodotti originari del Sahara occidentale, rispettando nel contempo pienamente le condizioni stabilite nella sentenza della Corte nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P.

L’Unione sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite nel trovare una soluzione politica reciprocamente accettabile che consenta l’autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite.

È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere sulla modifica dell’accordo in forma di scambio di lettere in base alle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza delle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La Commissione è autorizzata ad aprire i negoziati, a nome dell’Unione, per un accordo in forma di scambio di lettere sulla modifica dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra.

2. I negoziati sono condotti in conformità delle direttive di negoziato del Consiglio di cui all’allegato della presente decisione.

Art. 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre