Decisione della Commissione del 12 settembre 2025 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo degli Stati membri per tenere conto dell'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione nel 2024 C/2025/5004
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1,
visto il regolamento delegato (UE) 2025/723 della Commissione, del 6 febbraio 2025, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e per l’assegnazione nell’EU ETS di quote per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione2, in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,
Per sostenere la transizione dall’uso dei combustibili fossili e incentivare azioni a favore del clima nel settore del trasporto aereo commerciale, la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha introdotto un ulteriore sostegno nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) riservando un massimo di 20 milioni di quote da assegnare a copertura di parte della differenza di prezzo rimanente tra il cherosene fossile e i carburanti ammissibili per l’aviazione utilizzati dagli operatori di trasporto aereo commerciale dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
Il regolamento delegato (UE) 2025/723 stabilisce norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e norme dettagliate per l’assegnazione dei 20 milioni di quote al fine di renderla operativa.
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/723, le autorità competenti a norma della direttiva 2003/87/CE hanno determinato il fabbisogno di quote per ciascun operatore di trasporto aereo commerciale da esse amministrato che ha utilizzato carburanti ammissibili per l’aviazione nel 2024 e ha chiesto questo ulteriore sostegno dell’ETS.
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/723, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia e la Svezia hanno comunicato alla Commissione il fabbisogno di assegnazione di quote. La Bulgaria, la Cechia, l’Estonia, Cipro, la Lituania, la Slovenia, la Slovacchia e la Svizzera non hanno comunicato alcun fabbisogno.
Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo sono conformi al regolamento delegato (UE) 2025/723.
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/723, la Commissione ha aggregato il fabbisogno complessivo di assegnazione di quote per l’anno 2024 e ha stabilito che non è necessario calcolare un fattore di riduzione dell’assegnazione.
Per garantire l’applicazione uniforme del regolamento delegato (UE) 2025/723 tra tutti gli Stati membri e gli operatori aerei nel primo anno di applicazione del sistema di sostegno dell’ETS per il rifornimento di carburanti ammissibili per l’aviazione, gli Stati membri continuano a riesaminare le comunicazioni annuali delle emissioni, e il relativo fabbisogno di quote per l’uso di carburanti ammissibili, presentati dagli operatori aerei. Eventuali modifiche delle tabelle di assegnazione risultanti dal riesame richiederanno l’applicazione della procedura di correzione di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2025/723.
È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le modifiche all’assegnazione delle quote comunicate dagli Stati membri,
DECIDE:
Art. unico
Si ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia per il 2024, come indicato nell’allegato.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione