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Decisione (UE) 2025/1966 del Consiglio del 16 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in merito alla proroga del termine per l’adesione del Kazakhstan alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio1, per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio2, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o ottobre 2023. Attualmente la convenzione conta 39 parti, tra cui l’Unione e 22 Stati membri.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa («Comitato dei ministri») è l’organo decisionale del Consiglio d’Europa. Ciascun dei 46 membri del Consiglio d’Europa ha diritto a un rappresentante nel Comitato dei ministri e ciascun rappresentante ha diritto a un voto. Tutti gli Stati membri sono membri del Consiglio d’Europa e sono quindi rappresentati in seno al Comitato dei ministri.

A norma dell’articolo 76, paragrafo 1, della convenzione, il Comitato dei ministri, dopo avere consultato le parti della convenzione e averne ottenuto l’unanime consenso, può decidere di invitare uno Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla convenzione. Tale decisione richiede la maggioranza dei due terzi del Comitato dei ministri e il voto unanime dei rappresentanti delle parti della convenzione con diritto di sedere in seno al Comitato dei ministri.

Il 22 aprile 2020 il Comitato dei ministri ha deciso di invitare il Kazakhstan ad aderire alla convenzione. A norma di tale decisione, l’invito è rimasto valido per cinque anni dalla sua adozione, ossia fino al 23 aprile 2025.

Con lettera del 3 aprile 2025 il Kazakhstan ha chiesto che il termine per aderire alla convenzione fosse prorogato di due anni, ossia fino al 23 aprile 2027, per poter espletare le sue procedure interne.

Nella riunione del settembre 2025 il Comitato dei ministri dovrebbe adottare una decisione che concede al Kazakhstan una proroga di due anni del termine per aderire alla convenzione.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato dei ministri, in merito alla proroga del termine per l’adesione del Kazakhstan alla convenzione, poiché tale proroga potrebbe avere effetti giuridici sull’Unione. L’effetto della proroga sarebbe di rinnovare l’invito al Kazakhstan ad aderire e potrebbe pertanto comportare l’instaurazione di relazioni soggette a trattato tra l’Unione e il Kazakhstan nel quadro della convenzione. Gli effetti della proroga potrebbero inoltre influenzare il modo in cui le decisioni sono adottate in seno al Comitato delle parti della convenzione.

L’adesione del Kazakhstan alla convenzione sarebbe vantaggiosa per l’Unione, in quanto estenderebbe a tale paese le norme ambiziose della convenzione. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nel concedere al Kazakhstan la proroga di due anni del termine per l’adesione alla convenzione affinché il Kazakhstan espleti le sue procedure interne.

Poiché l’Unione non è membro del Consiglio d’Europa ma tutti gli Stati membri lo sono, la posizione dell’Unione deve essere espressa congiuntamente dagli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del settembre 2025 è di sostenere la proroga del termine per l’adesione del Kazakhstan alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fino al 23 aprile 2027.

Art. 2

Gli Stati membri che sono membri del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre