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Decisione (UE) 2026/106 del Consiglio del 18 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada1 («accordo») è stato firmato dall’Unione ed è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022, conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio2. È entrato in vigore il 21 agosto 2023.

L’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi.

La decisione n. 2/2022 del comitato misto3 ha prorogato la durata dell’accordo fino al 30 giugno 2024. La decisione n. 1/2024 del comitato misto4 ha ulteriormente prorogato la durata dell’accordo fino al 31 dicembre 2025.

Il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo ulteriormente.

Affinché l’Unione e la Repubblica di Moldova continuino a beneficiare dell’accordo, è opportuno che quest’ultimo sia prorogato fino al 31 marzo 2027.

Nella sua prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione in merito alla necessità di prorogare ulteriormente l’accordo.

L’atto previsto del comitato misto avrà effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla proroga dell’accordo.

È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. Aagaard