Decisione (UE) 2025/1957 del Consiglio del 18 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione 2014/492/UE del Consiglio1 l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra2 («accordo»), che è entrato in vigore il 1o luglio 2016.
A norma dell’articolo 147, paragrafo 4, e dell’articolo 438, paragrafi 3 e 4, dell’accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può adottare una decisione relativa alla riduzione e alla soppressione di un dazio doganale su una merce che sostituirà l’aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata conformemente alle tabelle dell’Unione o della Moldova figuranti nell’allegato XV dell’accordo per tale merce.
A seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha adottato misure unilaterali di liberalizzazione degli scambi per la Moldova attraverso le sue misure commerciali autonome del 18 luglio 20223, che sono state rinnovate nel 20234 e nel 20245. In seguito alla scadenza delle misure commerciali autonome in data 24 luglio 2025, le discussioni tra le parti hanno condotto a un accordo volto a estendere la portata della soppressione dei dazi doganali e a sostenere l’allineamento della Moldova all’acquis dell’Unione, che costituisce una parte importante dei negoziati di adesione della Moldova con l’Unione.
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è chiamato ad adottare una decisione relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 147, paragrafo 4, dell’accordo nel corso del 2025.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la decisione di tale comitato vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del medesimo Comitato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. Aagaard