Decisione (UE) 2025/2018 del Consiglio del 18 settembre 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Conformemente alla decisione (UE) 2024/3202 del Consiglio2 il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030)3 («protocollo») è stato firmato il 12 dicembre 2024, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
Scopo del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia e consentire all’Unione e alla Groenlandia di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Groenlandia. Tale cooperazione contribuirà anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
È opportuno approvare il protocollo.
A norma dei trattati la Commissione dovrebbe procedere alle notifiche a norma dell’articolo 14 del protocollo.
L’articolo 12 dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra4 («accordo») istituisce una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo e del protocollo. Tale commissione ha il potere di approvare determinate modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio5 il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere in data 11 dicembre 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030), («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Art. 2
La Commissione procede, a nome dell’Unione, alle notifiche previste dall’articolo 14 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo6.
Art. 3
Conformemente alle procedure e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 12 dell’accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. Aagaard