Decisione (UE) 2025/1965 del Consiglio del 22 settembre 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’Islanda per un accordo tra l’Unione europea e l’Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 9 aprile 2025.
L’accordo prevede il di trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei dall’Unione all’Islanda nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della stessa. In particolare, l’accordo comprende garanzie adeguate riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dello stesso.
L’accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti dell’Islanda e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust, al fine di potenziare le loro capacità di rafforzare le frontiere esterne dell’Unione e dell’Islanda e di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con lettera del 29 luglio 2025, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere 15/2025 il 24 luglio 20252.
È pertanto opportuno firmare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, con riserva della sua conclusione3.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. Jensen