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Decisione (UE) 2025/1997 del Consiglio del 25 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada1 («accordo») è stato firmato dall’Unione ed è stato applicato a titolo provvisorio dal il 29 giugno 2022 conformemente alla decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio2. È entrato in vigore il 5 dicembre 2022.

L’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato misto che esercita la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo e esamina periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo.

La decisione n. 2/2023 del comitato misto3 ha prorogato la durata dell’accordo fino al 30 giugno 2024.

Il 20 giugno 2024, l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo4 («accordo di modifica») è stato firmato dall’Unione ed è stato applicato in via provvisoria conformemente alla decisione (UE) 2024/18765 fino al 30 giugno 2025 con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi. L’accordo è stato tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre 2025.

Affinché sia l’Unione che l’Ucraina continuino a beneficiare degli effetti positivi dell’accordo, grazie all’agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l’Unione europea e l’Ucraina e al sostegno al funzionamento efficace dei corridoi di solidarietà nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è opportuno prorogare l’accordo fino al 31 marzo 2027.

Nella sua prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla necessità di prorogare ulteriormente l’accordo. Tale decisione vincolerà l’Unione.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda la proroga dell’accordo.

In ragione delle preoccupazioni e delle incertezze sollevate da alcuni Stati membri circa l’impatto negativo dell’accordo, la Commissione avvierà uno studio sull’impatto dell’accordo sul settore del trasporto su strada, che esaminerà anche le preoccupazioni legate alla sicurezza stradale, a livello dell’Unione e nazionale.

Qualsiasi ulteriore proroga dell’accordo dovrebbe essere subordinata a progressi soddisfacenti nell’allineamento della legislazione ucraina all’acquis dell’Unione nel settore del trasporto su strada non ancora recepito e dovrebbe tenere conto dei risultati dello studio sull’impatto dell’accordo sul settore del trasporto su strada.

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto, dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’«accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda la proroga dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre