Decisione (UE) 2025/2023 del Consiglio del 2 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra1 («accordo di associazione») è entrato in vigore il 1o marzo 2000.
L'accordo di associazione comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine.
A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 78 dell'accordo di associazione («Consiglio di associazione») può decidere di modificarne le disposizioni del protocollo n. 4 . In conformità dell'articolo 80, secondo comma, dell'accordo di associazione, le decisioni adottate dal Consiglio di associazione sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per l’attuazione di tali decisioni.
Il Consiglio di associazione, in occasione della prossima riunione o mediante scambio di lettere, adotterà una decisione relativa a una proposta di modifica del protocollo n. 4.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
In esito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») nella causa C-104/16 P2 del 21 dicembre 2016, al fine di istituire una base giuridica per la concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale, l'Unione e il Regno del Marocco hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione3 («accordo in forma di scambio di lettere»), firmato il 25 ottobre 2018.
In esito alla sentenza della Corte nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P4 del 4 ottobre 2024, per garantire che i flussi commerciali sviluppati nel corso degli anni non siano perturbati e che le preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione si applichino ai prodotti originari del Sahara occidentale, l'Unione europea e il Marocco hanno negoziato un nuovo accordo in forma di scambio di lettere, che sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere («nuovo accordo»). Il nuovo accordo è stato firmato il 3 ottobre 2025 e si applica in via provvisoria dal 4 ottobre 2025
La dichiarazione comune contenuta nel nuovo accordo e inserita dopo il protocollo n. 4 specifica che i prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione e che il protocollo n. 4 si applica mutatis mutandis ai fini della definizione del carattere originario di tali prodotti, anche per quanto riguarda le prove dell'origine.
Nel quadro del nuovo accordo è opportuno modificare il protocollo n. 4 al fine di garantirne l'applicabilità ai prodotti originari del Sahara occidentale e la prosecuzione degli scambi, in particolare per il settore ortofrutticolo e il settore della pesca.
La posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre