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Decisione (UE) 2025/2089 del Consiglio del 10 ottobre 2025 relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Con decisione 2002/648/CE2 il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India3. Tale accordo è stato firmato a Nuova Delhi il 23 novembre 2001 ed è entrato in vigore il 14 ottobre 2002. Con decisione 2009/501/CE4 il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India5, che ha rinnovato e leggermente modificato l’accordo firmato nel 2001. L’accordo è stato firmato a Nuova Delhi il 30 novembre 2007 ed è entrato in vigore il 17 maggio 2010. Tale accordo, unitamente a quello firmato nel 2001, è denominato «accordo».

Conformemente all’articolo 11, lettera b), dell’accordo, l’accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti, previa valutazione da effettuarsi nel corso dell’ultimo anno del menzionato periodo.

Con decisioni (UE) 2015/17886 e (UE) 2020/7897 il Consiglio ha approvato ogni volta il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. L’accordo rinnovato giungerà a termine il 17 maggio 2025.

La valutazione condotta dalla Commissione, dimostra che l’accordo continua a rappresentare un contesto importante per agevolare la cooperazione tra l’Unione e la Repubblica dell’India in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia che apportano vantaggi reciproci. È pertanto nell’interesse dell’Unione rinnovare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di rinnovare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, senza apportarvi modifiche. Al fine di garantire la continuità dell’accordo, il rinnovo dovrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dal 17 maggio 2025.

È pertanto opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

Il rinnovo dell’accordo ha effetto retroattivo a decorrere dal 17 maggio 2025.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose