Decisione di esecuzione (UE) 2025/2078 della Commissione del 17 ottobre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda norme armonizzate per gli indumenti e i teli chirurgici, le maschere facciali ad uso medico e le sterilizzatrici per uso medico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio2, i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi alle prescrizioni di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.
Il regolamento (UE) 2017/745 ha sostituito le direttive 90/385/CEE3 e 93/42/CEE4 del Consiglio con effetto a decorrere dal 26 maggio 2021.
Con decisione di esecuzione C(2021) 24065, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di rivedere le norme armonizzate esistenti sui dispositivi medici elaborate a sostegno delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e di redigere nuove norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 ("richiesta").
Sulla base della richiesta, il CEN e il CENELEC hanno rivisto le norme armonizzate EN 13795-1:2019 e EN 13795-2:2019 sugli indumenti e sui teli chirurgici, EN 14683:2019+AC:2019 sulle maschere facciali ad uso medico e EN 14180:2014 sulle sterilizzatrici per uso medico, i cui riferimenti non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici e della necessità di sostenere le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745.
Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 13795-1:2025, EN 13795-2:2025, EN 14683:2025 e EN 14180:2025 ("norme").
La Commissione, unitamente al CEN e al CENELEC, ha valutato la conformità di tali norme alla richiesta.
Le norme soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi, che sono stabilite nel regolamento (UE) 2017/745. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione6 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745.
Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 figurino in un unico atto, i riferimenti delle norme dovrebbero essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1182.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali corrispondenti di cui alla legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.
Le norme armonizzate adottate in risposta alle richieste di normazione possono essere soggette a richieste di accesso ai documenti conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Nella sentenza del 5 marzo 2024 nella causa C-588/21 P8, la Corte di giustizia ha constatato che vi è un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che giustifica la divulgazione delle norme armonizzate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen