Decisione (UE) 2025/2163 del Consiglio del 17 ottobre 2025 relativa al recesso dell’Unione europea dal gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Il gruppo internazionale di studio sulla gomma («IRSG») è stato istituito nel 1944 dopo la cessazione dell’accordo internazionale di regolamentazione della gomma («International Rubber Regulation Scheme»), in vigore dal 1934.
L’IRSG è un’organizzazione intergovernativa il cui obiettivo è costituire la sede in cui discutere dei problemi che riguardano la produzione, il consumo e il commercio di gomma naturale e sintetica, e raccogliere e diffondere informazioni statistiche complete sull’industria mondiale della gomma.
Le attività dell’IRSG sono finanziate principalmente dai contributi dei membri. I contributi di base, il cui importo è lo stesso per tutti i membri, rappresentano il 60 % del bilancio approvato. Il restante 40 % deve essere versato dai membri in proporzione alla loro produzione media o (se più elevato) al loro consumo medio di gomma nei tre anni civili precedenti l’esercizio finanziario in questione.
Ai sensi della decisione 2002/651/CE del Consiglio2, la Comunità europea è divenuta membro dell’IRSG . Dal 1o luglio 2011 solo l’Unione è membro dell’IRSG, dato che tutti gli Stati membri dell’Unione che vi avevano precedentemente aderito hanno inviato una notifica formale di recesso. Lo statuto e il regolamento interno dell’IRSG, firmati e conclusi dall’Unione rispettivamente con le decisioni 2011/664/UE3 e 2012/283/UE del Consiglio4, sono stati modificati di conseguenza.
Conformemente all’articolo XVI, paragrafo 3, dello statuto dell’IRSG5, la notifica di recesso di un membro deve essere trasmessa per iscritto al segretario generale entro il 1o novembre per essere effettiva il 30 giugno dell’anno civile successivo e se il recesso è notificato dopo il 1o novembre, il membro è tenuto a versare il suo contributo per l’esercizio successivo.
Negli ultimi anni l’IRSG ha risentito del recesso di importanti paesi membri. Esso è diventato di conseguenza un’organizzazione internazionale la cui rilevanza è limitata e in calo. Gli attuali membri dell’IRSG rappresentano approssimativamente solo il 10 % della produzione e il 25 % del consumo di gomma naturale a livello mondiale.
È improbabile che la contrazione della rappresentatività dell’IRSG subisca un’inversione di tendenza in futuro.
A seguito della diminuzione del numero di membri, dell’esaurimento delle riserve di liquidità dell’IRSG e dell’evoluzione del tasso di cambio EUR/SGD, il contributo dell’Unione al bilancio dell’IRSG è notevole e in aumento.
Mantenere l’adesione dell’Unione a un’organizzazione intergovernativa la cui rilevanza è limitata e in calo sarebbe inefficiente. È pertanto opportuno che l’Unione receda dall’IRSG,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’Unione europea recede dal gruppo internazionale di studio sulla gomma.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Heunicke