Decisione (Euratom) 2025/2479 del Consiglio del 21 ottobre 2025 che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
Il 12 marzo 2024, con decisione (UE, Euratom) 2024/9951, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali tra l’Unione e la Confederazione Svizzera. Tali misure dovevano comprendere disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi; un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione, e un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni. Il Consiglio aveva precedentemente autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di accordi nuovi su energia elettrica, sanità e sicurezza degli alimenti, partecipazione della Svizzera alle agenzie dell’Unione europea per il programma spaziale e per le ferrovie e modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio.
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un vasto complesso di accordi e protocolli («complesso») che comprende un accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione («accordo»); protocolli relativi alle disposizioni istituzionali, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e alle disposizioni modificative degli accordi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno cui la Svizzera partecipa; un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario periodico della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea; un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità; un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sull’energia elettrica; un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza degli alimenti, e un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sui termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale.
L’accordo contempla materie che rientrano nelle competenze della Comunità europea dell’energia atomica («Comunità»), in particolare l’associazione al programma di ricerca e formazione dell’Euratom e all’impresa comune europea per ITER. L’accordo dovrebbe pertanto essere concluso a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»).
È opportuno approvare la conclusione dell’accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, per le materie che ricadono nel trattato Euratom. L’accordo dovrebbe pertanto essere concluso contestualmente al resto degli altri strumeti del complesso come sua parte integrante.
Al fine di ampliare la cooperazione l’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo prevede che le parti debbano applicarlo a titolo provvisorio, secondo le rispettive procedure e normative interne, a decorrere dal 1o gennaio 2025, salvo se la data della firma è successiva al 15 novembre 2025, nel qual caso le parti devono applicare l’accordo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2026.
È opportuno pertanto che la Comunità applichi l’accordo a titolo provvisorio per le materie che ricadono nel trattato Euratom.
A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo, la sua applicazione a titolo provvisorio deve cessare al più tardi il 31 dicembre 2028 se entro tale data la Svizzera non ha espletato le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore degli altri strumenti del complesso.
Alla firma, applicazione a titolo provvisorio e conclusione dell’accordo per le materie che ricadono nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applica una procedura distinta a norma di tale trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione («accordo»), comprese le relative disposizioni sull’applicazione a titolo provvisorio che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»).2.
Art. 2
Per le materie che ricadono nel trattato Euratom, prima di essere concluso l’accordo è firmato e, con riserva di trattamento reciproco, è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 18.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione3.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre