Decisione di esecuzione (PESC) 2025/2038 del Consiglio del 23 ottobre 2025 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.
Data la gravità della situazione in Bielorussia, due persone fisiche e tre persone giuridiche dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2012/642/PESC.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato I della decisione 2012/642/PESC è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre