Decisione (UE) 2025/2229 del Consiglio del 27 ottobre 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Conformemente alla decisione (UE) 2025/ 1194 del Consiglio1, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») è stato firmato il 6 giugno 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva.
L’obiettivo del protocollo è consentire alle navi dell’Unione di pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio e all’Unione e alla Repubblica della Costa d’Avorio («Costa d’Avorio») di collaborare più strettamente per sviluppare una politica della pesca sostenibile, promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d’Avorio e nell’Oceano Atlantico e contribuire a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.
L’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea («accordo») istituisce una commissione mista («commissione mista») incaricata di seguire e controllare l’applicazione dell’accordo, compresi i suoi protocolli di attuazione. La commissione mista può inoltre approvare talune modifiche dei protocolli di attuazione. Al fine di agevolare l’approvazione delle modifiche del protocollo, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali riportate nell’allegato della presente decisione, il potere di approvare tali modifiche a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
La posizione dell’Unione sulle proposte modifiche del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. Le proposte modifiche del protocollo sono approvate a meno che non vi si opponga una minoranza di blocco di Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 22 aprile 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Art. 2
Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione3.
Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. Jensen