Decisione (UE) 2025/2416 del Consiglio del 27 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell’onorabilità di un trasportatore di merci su strada
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
L’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce condizioni dettagliate relative al requisito dell’onorabilità per un trasportatore di merci su strada. In particolare, i paragrafi 2 e 3 di tale articolo stabiliscono le condizioni alle quali le infrazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo commesse da un operatore possono determinare l’avvio di un procedimento amministrativo da parte delle autorità competenti della parte di stabilimento e possono comportare la perdita dell’onorabilità. L’allegato 31, appendice 31-A-1-1, reca inoltre un elenco delle sette infrazioni più gravi. Qualora sia stato inflitta a un operatore una sanzione per una di tali infrazioni, l’autorità competente della parte di stabilimento deve eseguire e completare una procedura amministrativa.
A norma dell’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), di tale accordo («comitato specializzato per il trasporto su strada»), è conferito il potere di adottare una decisione relativa ad un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che, oltre a quelli di cui all’appendice 31-A-1-1, possono comportare la perdita dell’onorabilità.
Un elenco comune di infrazioni all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o al diritto dell’Unione o nazionale relative alle questioni di cui all’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può migliorare l’attuazione dell’accordo stesso nel settore del trasporto di merci su strada. Pertanto, a norma dell’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno che il comitato specializzato per il trasporto su strada adotti una decisione in merito a tale elenco.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, poiché l’atto previsto sarà vincolante per l’Unione.
Potrebbe essere necessario adeguare i quadri giuridici nazionali per tenere conto dell’introduzione delle ulteriori infrazioni gravi menzionate nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada allegato alla presente decisione. Inoltre, al fine di consentire a entrambe le parti di concordare e stabilire le modalità di scambio delle informazioni relative alle infrazioni gravi commesse nella parte diversa da quella di stabilimento in conformità dell’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno stabilire una data di applicazione dell’atto previsto. La decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2025.
La posizione da adottare in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («comitato specializzato per il trasporto su strada»), in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell’onorabilità di un trasportatore di merci su strada figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. Jensen