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Decisione (Euratom) 2025/2209 della Commissione del 31 ottobre 2025 relativa alla conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista l’approvazione del Consiglio,

Con decisione1, il Consiglio ha approvato, per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (il «trattato Euratom»), la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione (l’«accordo»), comprese le relative disposizioni sull’applicazione a titolo provvisorio.

L’accordo dovrebbe essere concluso, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, per le materie che ricadono nel trattato Euratom. È opportuno che la conclusione abbia luogo contemporaneamente alla conclusione degli altri elementi del vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera e che sia parte integrante di tale complesso.

L’accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dalla Comunità europea dell’energia atomica, in attesa della sua entrata in vigore, per le materie che ricadono nel trattato Euratom.

Alla firma, all’applicazione a titolo provvisorio e alla conclusione dell’accordo, per le materie che ricadono nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si applica una procedura distinta a norma di tale trattato,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione2 è approvato a nome della Comunità europea dell’energia atomica, per le materie che ricadono nel trattato Euratom.

Art. 2

Dopo la firma, e fatta salva la reciprocità, l’accordo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 18.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen