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Decisione (UE) 2025/2376 del Consiglio del 4 novembre 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell’applicazione del rispettivo diritto della concorrenza

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

L’8 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») per un accordo integrativo, ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra1, del 30 dicembre 2020 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), sulla cooperazione in materia di concorrenza.

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione e il Regno Unito sulla cooperazione nell’applicazione del rispettivo diritto della concorrenza («accordo»). I negoziati sono stati completati a livello tecnico.

Lo scopo dell’accordo è promuovere e inquadrare la cooperazione e il coordinamento esistenti in materia di concorrenza fra le autorità garanti della concorrenza dell’Unione e dei suoi Stati membri, da un lato, e quelle del Regno Unito dall’altro, al fine di migliorare l’applicazione efficace del diritto della concorrenza dell’Unione e del Regno Unito. Se le autorità garanti della concorrenza dell’Unione e del Regno Unito cooperano sulla base dell’articolo 361, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’articolo 361, paragrafo 4, prevede che le parti possano concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza. Come tale, l’accordo costituisce un accordo integrativo ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La Commissione ha riconosciuto mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/17722 che il Regno Unito assicura un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio3, dall’Unione europea verso il Regno Unito.

È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 15 luglio 20255,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell’applicazione del rispettivo diritto della concorrenza, con riserva della conclusione di detto accordo6.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. Aagaard