Decisione (PESC) 2025/2322 del Consiglio del 13 novembre 2025 a sostegno del rafforzamento delle capacità statali per migliorare la protezione dei civili e attenuare l'impatto delle tecnologie delle armi convenzionali ed emergenti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 («strategia globale dell'UE») mette in evidenza che l'Unione intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva dell'Europa.
La strategia globale dell'UE rileva che l'Unione appoggerà con determinazione l'universalizzazione, la piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
Uno di tali strumenti, vale a dire la convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati («CCW»), disciplina l'uso nei conflitti armati di alcune armi convenzionali che si ritiene causino sofferenze eccessive ai combattenti o danni indiscriminati ai civili.
L'Unione intende contribuire all'universalizzazione, attuazione e rafforzamento della CCW al fine di garantire che questa resti un elemento forte ed efficace del sistema multilaterale di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, rafforzando i lavori svolti a norma della decisione (PESC) 2021/1694 del Consiglio1.
Inoltre, l'Unione intende sostenere l'attuazione del Patto per il futuro, adottato nel 2024 dagli Stati membri delle Nazioni Unite, al fine di rinnovare il loro impegno a favore della pace e della sicurezza mediante l'accettazione di misure significative volte a rafforzare la stabilità globale. Tali misure comprendono la riaffermazione degli obblighi derivanti dai vigenti strumenti internazionali per il disarmo, l'adozione di approcci innovativi e la messa a punto di nuovi strumenti per migliorare la protezione dei civili,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L'obiettivo del progetto sostenuto dalla presente decisione è rafforzare le capacità statali di protezione dei civili e attenuare l'impatto delle tecnologie delle armi convenzionali ed emergenti.
2. A tal fine, l'Unione sostiene le attività seguenti:
a) garantire approcci anticipatori, dinamici e reattivi per affrontare le tecnologie delle armi nuove ed emergenti;
b) affrontare l'impatto che le tecnologie delle armi emergenti hanno sulla protezione dei civili, migliorando le conoscenze tecniche, pratiche e normative delle parti interessate;
c) contribuire all'attuazione del Patto per il futuro delle Nazioni Unite e alla promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) e del diritto internazionale dei diritti umani nei settori in cui essi convergono con gli sforzi di disarmo umanitario.
3. Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).
3. L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1 è pari a 1299897,33 EUR («spese»).
2. Le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude il necessario accordo con l'UNODA («accordo»). L'accordo stabilisce che l'UNODA deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in modo adeguato all'entità di tale contributo.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà a tal fine e della data di conclusione dell'accordo.
Art. 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni semestrali preparate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa una valutazione che deve essere effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. Essa cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose