Decisione (UE) 2025/2535 del Consiglio del 27 novembre 2025 che integra la decisione (UE) 2020/2059 e stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra1 («accordo»), firmato il 30 luglio 2009, ha istituito un quadro per un accordo di partenariato economico. L’accordo è stato applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito alla loro adesione all’accordo, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.
A norma dell’articolo 68 dell’accordo e dell’articolo 41 del protocollo II, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II»), il comitato per il commercio istituito dall’accordo («comitato per il commercio UE-Pacifico») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo II.
La decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio2 ha stabilito la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di ottava riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico. La posizione da adottare a nome dell’Unione era contenuta in un progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato a tale decisione.
La Repubblica di Figi e lo Stato indipendente di Samoa hanno sollevato riserve all’ultimo minuto in merito alla posizione da adottare e hanno chiesto di mantenere nel protocollo II le disposizioni relative al cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini. Di conseguenza, alla sua ottava riunione il comitato per il commercio UE-Pacifico non ha adottato il progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla decisione (UE) 2020/2059.
È pertanto opportuno integrare il progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla decisione (UE) 2020/2059, al fine di inserire le disposizioni relative al cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini, reintroducendo le disposizioni contenute nella versione originale del protocollo II.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’11a riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico in merito alla modifica di alcune disposizioni del protocollo II.
La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio UE-Pacifico dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla decisione (UE) 2020/2059, integrato dal progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il progetto di decisione del comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra («comitato per il commercio UE-Pacifico»), allegato alla decisione (UE) 2020/2059, è integrato conformemente al progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla presente decisione.
Art. 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’11a riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla decisione (UE) 2020/2059, integrato dal progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico allegato alla presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Tesfaye