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Decisione (UE) 2025/2493 del Consiglio del 1o dicembre 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Mediante la decisione (UE) 2023/21701, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati relativi a una convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale che sostituisce la convenzione del Consiglio d’Europa del 1998 sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.

La convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale («convenzione») è stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 14 maggio 2025 e si prevede che sarà aperta alla firma il 3 dicembre 2025.

La convenzione è in conformità con gli obiettivi dell’Unione di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e di migliorare la qualità dell’ambiente, di cui all’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e della lotta contro la criminalità ambientale, anche attraverso il diritto penale. Inoltre l’azione dell’Unione nella lotta contro la criminalità ambientale mira a tutelare i diritti fondamentali delle vittime di talli reati.

La convenzione contiene disposizioni relative alla sua finalità e al suo ambito di applicazione, alle definizioni giuridiche e alla terminologia, ai reati, alla responsabilità delle persone giuridiche, alle sanzioni e altre misure, alle circostanze aggravanti e attenuanti, ai diritti procedurali e alla cooperazione, alle misure preventive e alla partecipazione della società civile in relazione alla criminalità ambientale.

L’11 aprile 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, sulla base dell’articolo 83, paragrafo 2, TFUE, la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio2, ampiamente in linea con la convenzione.

La Commissione ha partecipato ai negoziati a nome dell’Unione e ha garantito che la convenzione sia compatibile con le pertinenti norme dell’Unione.

Al fine di garantire la piena compatibilità tra la convenzione e la direttiva (UE) 2024/1203, nonché l’applicazione uniforme ed efficace della convenzione, l’Unione dovrebbe avvalersi, in particolare, della possibilità di cui all’articolo 56, paragrafo 3, della convenzione di specificare, mediante riserva, l’ambito di applicazione del termine «illecito» e di determinate nozioni utilizzate per definire i reati ai sensi della convenzione.

A norma dell’articolo 53 della convenzione, la convenzione è aperta alla firma dell’Unione. L’Unione dovrebbe aderire alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri, in quanto sia l’una che gli altri sono competenti nei settori da essa contemplati. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata. La presente decisione lascia impregiudicata la firma della convenzione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive procedure interne.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 22 settembre 20254.

È pertanto opportuno che la convenzione sia firmata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, con riserva della sua conclusione5.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Dybvad Bek