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Decisione (UE) 2025/2516 del Consiglio del 4 dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia in merito all’adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia1 («accordo di associazione»), firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, definisce la portata e il contenuto del rapporto di associazione. Le norme riguardanti la fase finale dell’unione doganale UE-Turchia sono stabilite nella decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 19952, entrata in vigore il 31 dicembre 1995 («decisione n. 1/95»).

Il Consiglio di associazione CE-Turchia («Consiglio di associazione») è stato istituito a norma dell’articolo 6 dell’accordo di associazione. A norma dell’articolo 24 dell’accordo di associazione, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

La decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione, del 15 dicembre 19693 («decisione n. 2/69»), ha istituito il comitato di cooperazione doganale.

L’articolo 2 della decisione n. 2/69 stabilisce che il comitato di cooperazione doganale è responsabile di garantire la cooperazione amministrativa tra le parti contraenti al fine di applicare correttamente e uniformemente le disposizioni doganali dell’accordo di associazione e di assolvere qualsiasi altro compito che il comitato di associazione possa affidargli nel settore doganale.

A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione n. 1/95, il comitato di cooperazione doganale stabilisce le misure appropriate per l’attuazione delle disposizioni doganali contenute in tale articolo.

La sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere notevolmente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma di operatore economico autorizzato (authorised economic operator – AEO) dell’Unione e il programma nazionale AEO della Repubblica di Turchia («Turchia»).

I due programmi AEO sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (SAFE) adottato dall’Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005 («quadro SAFE»).

Il riconoscimento reciproco consente alle parti contraenti di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell’ambito dei rispettivi programmi.

Le visite in loco e una valutazione comune dei programmi AEO nell’Unione e in Turchia hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti.

Il comitato di cooperazione doganale, nel corso di una riunione nel 2026 o, previo accordo tra le parti contraenti, mediante procedura scritta deve adottare una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma AEO (parte relativa alla sicurezza) dell’Unione e del programma AEO della Turchia.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di cooperazione doganale, poiché la sua decisione sul riconoscimento reciproco dei programmi AEO avrà effetti giuridici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia in merito all’adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione doganale accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente T. Danielsen