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Decisione (PESC) 2025/2565 del Consiglio del 15 dicembre 2025 a sostegno del programma d’azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e del quadro globale sulle munizioni

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, intitolata «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW»), che stabilisce le linee guida per l’azione dell’Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW). La strategia dell’UE sulle SALW considera il programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UN Programme of Action — UNPOA) come il quadro universale per contrastare la minaccia rappresentata dalle SALW illegali e ne sostiene la piena ed efficace attuazione a livello nazionale, regionale e mondiale.

Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/19651, che ha portato avanti il sostegno dell’Unione all’UNPOA. Grazie alla decisione (PESC) 2022/1965 e ad altre pertinenti forme di sostegno dell’UE, l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs — UNODA), i suoi centri regionali e partner esecutivi sono stati in grado di attuare progetti volti a combattere il traffico di SALW e relative munizioni in Africa, Asia e Pacifico, come pure in America latina e nei Caraibi.

Il 28 giugno 2024, in occasione della quarta conferenza di revisione dell’UNPOA e dello strumento internazionale che permette agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva e affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali (International Tracing Instrument — ITI), gli Stati hanno adottato per consenso un documento finale lungimirante. Collettivamente, gli Stati hanno stabilito modalità volte a proseguire la lotta alle SALW illecite, anche attraverso l’istituzione di un nuovo gruppo aperto di esperti tecnici guidato dagli Stati per affrontare gli sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione delle SALW, nonché volte a migliorare le misure di controllo delle SALW che tengono conto della dimensione di genere e a rafforzare la partecipazione dei giovani ai processi di controllo delle SALW.

Il 27 giugno 2025 la riunione preparatoria degli Stati sul quadro globale per la gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita (Global Framework for Through-life Conventional Ammunition Management — GFA) ha adottato raccomandazioni sui preparativi della riunione degli Stati del 2027 nonché sul processo e sulle modalità per un’attuazione efficace di tale quadro, comprese raccomandazioni rivolte al segretariato delle Nazioni Unite, di cui l’UNODA è un ufficio.

Il 14 aprile 2025 il Consiglio ha adottato conclusioni sul controllo delle esportazioni di armi, che contemplano il rafforzamento di impegni multilaterali quali l’UNPOA, l’ITI e il GFA, e il miglioramento dell’attuazione tecnica attraverso misure quali la gestione delle scorte (anche attraverso il sostegno allo sviluppo delle capacità dei paesi terzi), la registrazione, i controlli dei trasferimenti e il rintracciamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In linea con la strategia dell’UE sulle SALW, la presente decisione mira a ridurre la prevalenza di armi e munizioni illecite e a prevenirne i costi umani devastanti. Questi obiettivi saranno conseguiti tramite:

  1. a) il rafforzamento dei pertinenti quadri internazionali e dei quadri strategici globali; e

  2. b) la trasformazione dei quadri strategici globali in azioni attraverso il sostegno ai processi multilaterali, la cooperazione regionale e il sostegno nazionale mirato, che concorreranno a combattere le SALW e le munizioni illecite, contribuendo nel contempo a prevenire la violenza armata e i conflitti. Il progetto è concepito per rafforzare la resilienza degli Stati e delle organizzazioni della società civile al fine di prevenire il traffico illecito di armi e munizioni dovuto alla diversione e potenziare la gestione delle armi e delle munizioni a livello mondiale.

2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:

  1. a) rafforzare i risultati strategici lungimiranti e orientati all’azione in ambito ONU, segnatamente nel quadro del GFA, dell’UNPOA e dell’ITI;

  2. b) sostenere l’attuazione coordinata e rafforzata degli strumenti internazionali a livello nazionale, subregionale e regionale; e

  3. c) sfruttare il controllo delle SALW e delle munizioni nel contesto di più ampi sforzi a favore della pace e della sicurezza, al fine di prevenire più efficacemente la violenza armata e promuovere la pace e lo sviluppo.

3. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è a cura dell’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).

3. L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR definisce le necessarie modalità con l’UNODA.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a EUR 4399030,86.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude la necessaria convenzione di finanziamento d’accordo con l’UNODA. La convenzione di finanziamento stabilisce che l’UNODA deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.

Art. 4

1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dall’UNODA. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione della convenzione di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data dell’entrata in vigore della stessa se non è stato concluso tale convenzione di finanziamento entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas