Decisione (PESC) 2025/2579 del Consiglio del 15 dicembre 2025 che modifica la decisione (PESC) 2020/1639 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera g),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/16392 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO.
L’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione stabilisce che le entità possono partecipare all’attuazione dei progetti PESCO dopo il 31 dicembre 2025 soltanto sulla base di contratti conclusi o appalti aggiudicati prima di tale data.
Al fine di proseguire l’attuazione dei progetti PESCO, è necessario modificare tali disposizioni in modo da consentire alle entità di partecipare all’attuazione dei progetti PESCO fino al 31 dicembre 2030,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 7, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le entità possono partecipare all’attuazione dei progetti PESCO dopo il 31 dicembre 2030 soltanto sulla base di contratti conclusi o appalti aggiudicati entro tale data;».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas